Cambio di destinazione d’uso e recupero sottotetti: la sentenza del Consiglio di Stato
Il Consiglio di Stato affronta il tema del recupero sottotetti e del cambio di destinazione d'uso in edilizia. Analisi della sentenza su opere abusive e conformità urbanistica
L’intervento del TAR
Secondo i giudici di primo grado, l’intervento di trasformazione del sottotetto da “non abitabile” ad “abitabile” senza alcun titolo edilizio, non può essere ritenuto una “mera difformità” dal titolo edilizio a suo tempo rilasciato come affermato dal ricorrente.
Il TAR ha escluso che il cambio di destinazione d’uso del sottotetto da superficie non abitabile in superficie abitabile, ormai completo, arredato ed in uso, integri una variazione non costituente illecito edilizio, o comunque una difformità parziale ai sensi dell’art. 34 del d.P.R. n. 380/01, considerato che il detto intervento determina il cambio di destinazione d’uso dell’unità immobiliare, dall'assentita superficie praticabile e non abitabile in superficie abitabile.
L’art. 32 del TUE, che regola la fattispecie dell’esecuzione di opere in «variazione essenziale» rispetto al progetto approvato, riconnette la sussistenza della variazione essenziale alla presenza di una o più delle seguenti condizioni:
- mutamento di destinazione d’uso che implichi variazione degli standards previsti dal D.M. 2 aprile 1968;
- aumento consistente della cubatura o della superficie di solaio da valutare in relazione al progetto approvato;
- modifiche sostanziali di parametri urbanistico-edilizi del progetto approvato, ovvero della localizzazione dell’edificio sull’area di pertinenza;
- il mutamento delle caratteristiche dell’intervento edilizio assentite;
- la violazione della normativa edilizia antisismica.
Nel caso oggetto della sentenza, il realizzato il cambio di destinazione d'uso dell'unità immobiliare dall'assentita superficie praticabile e non abitabile in superficie abitabile, con conseguente incremento della superficie utile e della cubatura dell’immobile in questione in assenza di titolo edilizio, costituisce variazione essenziale e, in quanto tale, soggetta a demolizione che non può essere sostituita da sanzione alternativa.
Documenti Allegati
Sentenza Consiglio di Stato 19 agosto 2024, n. 7168IL NOTIZIOMETRO