Cambio di destinazione d’uso e recupero sottotetti: la sentenza del Consiglio di Stato
Il Consiglio di Stato affronta il tema del recupero sottotetti e del cambio di destinazione d'uso in edilizia. Analisi della sentenza su opere abusive e conformità urbanistica
Cambio di destinazione e tolleranze
Secondo il Consiglio di Stato è inconferente il richiamo allo scostamento minimo di tolleranza costruttiva non superiore al 2% della cubatura, in quanto nel caso di specie vi è stata una mutazione di destinazione d’uso dall’assentita superficie non abitabile a superficie abitabile, con conseguente incremento della superficie utile a fini abitativi e conseguentemente della cubatura utile ai medesimi fini dell’immobile in questione in misura tutt’altro che minima, né è conferente il richiamo ai «grafici presentati» e dello «stato di fatto dell’immobile, oltre che alla normativa Regionale ed urbanistica», giacché la normativa sul recupero dei sottotetti di cui alle leggi regionali richiamate non è applicabile al caso di specie, atteso che l’intervento è stato realizzato in assenza di titolo abilitativo, necessario per la realizzazione del cambio di destinazione d’uso del sottotetto in superfice residenziale.
A differenza di quanto sostenuto dall’appellante, il TAR ha correttamente reputato, ai sensi dell’art. 32, commi 1 e 2, del d.P.R. n. 380/2001, essenziale la variazione effettuata (accorpamento del vano abitabile con il sottotetto non abitabile), trattandosi di una modificazione della destinazione d’uso che non può considerarsi urbanisticamente non rilevante per mancata «variazione degli standards previsti dal decreto ministeriale 2 aprile 1968» di cui alla lettera del citato art. 32, giacché alla luce del combinato disposto di cui alle lettere a) e c) dell’art. 32, detta trasformazione ha determinato aumento di carico urbanistico derivante dalle «modifiche sostanziali di parametri urbanistico-edilizi del progetto approvato».
La modifica della destinazione d’uso del sottotetto da deposito ad abitativo integra, infatti, un mutamento di destinazione d’uso che interviene tra categorie funzionalmente autonome dal punto di vista urbanistico, influendo sul carico urbanistico, sicché detto intervento è subordinato al rilascio del permesso di costruire.
La trasformazione di un sottotetto in uno spazio abitabile è dunque urbanisticamente rilevante, poiché incide sul carico urbanistico e, pertanto, necessita di un titolo abilitativo, la cui mancanza determina una situazione di illiceità che va rilevata dall’amministrazione nell’esercizio del suo potere di vigilanza. Il cambio di destinazione d’uso da non abitabile in abitabile genera una nuova volumetria utile, a prescindere dall’impatto urbanistico esterno, la cui eventuale invarianza non impinge sull’emersione di un volume a vocazione diversa dal precedente, sebbene di misura analoga, con aumento di carico urbanistico.
Documenti Allegati
Sentenza Consiglio di Stato 19 agosto 2024, n. 7168IL NOTIZIOMETRO