Cambio di destinazione d’uso: il titolo edilizio dopo il Salva Casa

La Legge n. 105/2024 di conversione del D.L. n. 69/2024 ha previsto una nuova disciplina per il cambio di destinazione d’uso, regolando il titolo edilizio necessario

di Redazione tecnica - 06/12/2024

La nuova disciplina per il cambio d’uso

A differenza di una rubrica ancora denominata “Mutamento d'uso urbanisticamente rilevante”, la nuova versione dell’art. 23-ter contiene una vera e propria disciplina sui cambi d’uso, all’interno della quale restano ferme le categorie funzionali originarie:

a) residenziale;
a-bis) turistico-ricettiva;
b) produttiva e direzionale;
c) commerciale;
d) rurale.

Viene, finalmente, chiarito cosa si intenda per mutamento della destinazione d'uso di un immobile o di una singola unità immobiliare “senza opere”. Tale fattispecie si configura se:

  • il cambio non comporta l'esecuzione di opere edilizie;
  • oppure se le opere da eseguire sono riconducibili agli interventi di edilizia libera di cui all’art. 6 del Testo Unico Edilizia.
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