Cambio di destinazione d’uso: il titolo edilizio dopo il Salva Casa

La Legge n. 105/2024 di conversione del D.L. n. 69/2024 ha previsto una nuova disciplina per il cambio di destinazione d’uso, regolando il titolo edilizio necessario

di Redazione tecnica - 06/12/2024

Cambio d’uso orizzontale e verticale

A questo punto entrano in gioco i cambi d’uso che possono essere:

  • orizzontali, se avvengono all’interno della stessa categoria funzionale;
  • verticali, se avvengono tra categorie funzionali differenti.

Nel primo caso il cambio è sempre ammesso “nel rispetto delle normative di settore, ferma restando la possibilità per gli strumenti urbanistici comunali di fissare specifiche condizioni”. Occorrerà, dunque, fare sempre molta attenzione agli strumenti urbanistici locali.

Il cambio verticale di una singola unità immobiliare:

  • tra le categorie funzionali a), a-bis), b) e c);
  • in immobili ricompresi nelle zone A), B) e C);

è sempre consentito nel rispetto delle condizioni di cui al comma 1-quater e delle normative di settore e ferma restando la possibilità per gli strumenti urbanistici comunali di fissare specifiche condizioni.

In questi casi, il mutamento di destinazione d'uso non è assoggettato all'obbligo di reperimento di ulteriori aree per servizi di interesse generale e dalle disposizioni di legge regionale, né al vincolo della dotazione minima obbligatoria di parcheggi. Resta fermo, nei limiti di quanto stabilito dalla legislazione regionale, ove previsto, il pagamento del contributo richiesto per gli oneri di urbanizzazione secondaria.

Il comma 1-quater conferma la possibilità per gli strumenti urbanistici comunali di fissare specifiche condizioni, inclusa la finalizzazione del mutamento alla forma di utilizzo dell'unità immobiliare conforme a quella prevalente nelle altre unità immobiliari presenti nell'immobile.

Infine, per le unità immobiliari poste al primo piano fuori terra o seminterrate il cambio di destinazione d'uso è disciplinato dalla legislazione regionale, che prevede i casi in cui gli strumenti urbanistici comunali possono individuare specifiche zone nelle quali le nuove disposizioni si applicano anche alle unità immobiliari poste al primo piano fuori terra o seminterrate.

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