Cambio di destinazione d’uso e titolo edilizio: le regole post Salva Casa
La nuova disciplina edilizia post Salva Casa definisce il titolo abilitativo necessario per il cambio di destinazione d’uso orizzontale, verticale, con e senza opere
La Legge n. 105/2024, di conversione con modifiche del D.L. n. 69/2024 (Decreto Salva Casa), ha significativamente aggiornato molte delle disposizioni contenute nel d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia), tra le quali spicca la nuova disciplina relativa al cambio di destinazione d’uso.
Cambio di destinazione d’uso: le modifiche del Salva Casa
Relativamente al cambio di destinazione d’uso degli immobili e delle unità immobiliari, il Salva Casa ha aggiornato i seguenti articoli del Testo Unico Edilizia (TUE):
- art. 10 (Interventi subordinati a permesso di costruire), comma 2 – in cui, relativamente alla possibilità per le Regioni di stabilire con legge quali mutamenti, connessi o non connessi a trasformazioni fisiche, dell'uso di immobili o di loro parti, sono subordinati a permesso di costruire o a segnalazione certificata di inizio attività, è stato aggiunto “Fermo restando quanto previsto dall'articolo 23-ter, comma 1-quinquies”;
- art. 23-ter (Mutamento d'uso urbanisticamente rilevante) – all’interno del quale il legislatore ha aggiornato i commi 1 e 3, oltre che inserito i nuovi commi 1-bis, 1-ter, 1-quater e 1-quinquies, che rappresentano un vero e proprio regolamento che disciplina il cambio di destinazione d’uso.
Al fine di comprendere le nuove significative modifiche, si riporta di seguito la versione aggiornata del citato art. 23-ter (in grassetto le novità).
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