Cambio di destinazione d’uso e titolo edilizio: le regole post Salva Casa
La nuova disciplina edilizia post Salva Casa definisce il titolo abilitativo necessario per il cambio di destinazione d’uso orizzontale, verticale, con e senza opere
Art. 23-ter - Mutamento d'uso urbanisticamente rilevante
1. Ai fini del presente articolo, il mutamento
della destinazione d'uso di un immobile o di una singola unità
immobiliare si considera senza opere se non comporta l'esecuzione
di opere edilizie ovvero se le opere da eseguire sono riconducibili
agli interventi di cui all'articolo 6. Salva diversa
previsione da parte delle leggi regionali, costituisce mutamento
rilevante della destinazione d'uso ogni forma di utilizzo
dell'immobile o della singola unità immobiliare diversa da quella
originaria, ancorché non accompagnata dall'esecuzione di opere
edilizie, purché tale da comportare l'assegnazione dell'immobile o
dell'unità immobiliare considerati ad una diversa categoria
funzionale tra quelle sotto elencate:
a) residenziale;
a-bis) turistico-ricettiva;
b) produttiva e direzionale;
c) commerciale;
d) rurale.
1-bis. Il mutamento della destinazione d'uso della singola unità immobiliare all'interno della stessa categoria funzionale è sempre consentito, nel rispetto delle normative di settore, ferma restando la possibilità per gli strumenti urbanistici comunali di fissare specifiche condizioni.
1-ter. Sono, altresì, sempre ammessi il mutamento di destinazione d'uso tra le categorie funzionali di cui al comma 1, lettere a), a-bis), b) e c), di una singola unità immobiliare ubicata in immobili ricompresi nelle zone A), B) e C) di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, ovvero nelle zone equipollenti come definite dalle leggi regionali in materia, nel rispetto delle condizioni di cui al comma 1-quater e delle normative di settore e ferma restando la possibilità per gli strumenti urbanistici comunali di fissare specifiche condizioni.
1-quater. Per le singole unità immobiliari, il mutamento di destinazione d'uso di cui al comma 1-ter è sempre consentito, ferma restando la possibilità per gli strumenti urbanistici comunali di fissare specifiche condizioni, inclusa la finalizzazione del mutamento alla forma di utilizzo dell'unità immobiliare conforme a quella prevalente nelle altre unità immobiliari presenti nell'immobile. Nei casi di cui al comma 1-ter, il mutamento di destinazione d'uso non è assoggettato all'obbligo di reperimento di ulteriori aree per servizi di interesse generale previsto dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e dalle disposizioni di legge regionale, né al vincolo della dotazione minima obbligatoria di parcheggi previsto dalla legge 17 agosto 1942, n. 1150. Resta fermo, nei limiti di quanto stabilito dalla legislazione regionale, ove previsto, il pagamento del contributo richiesto per gli oneri di urbanizzazione secondaria. Per le unità immobiliari poste al primo piano fuori terra o seminterrate il cambio di destinazione d'uso è disciplinato dalla legislazione regionale, che prevede i casi in cui gli strumenti urbanistici comunali possono individuare specifiche zone nelle quali le disposizioni dei commi da 1-ter a 1 -quinquies si applicano anche alle unità immobiliari poste al primo piano fuori terra o seminterrate.
1-quinquies. Ai fini di cui ai commi 1-bis e 1-ter, il
mutamento di destinazione d'uso è soggetto al rilascio dei seguenti
titoli:
a) nei casi di cui al primo periodo del comma 1, la segnalazione
certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7
agosto 1990, n. 241;
b) nei restanti casi, il titolo richiesto per l'esecuzione delle
opere necessarie al mutamento di destinazione d'uso, fermo restando
che, per i mutamenti accompagnati dall'esecuzione di opere
riconducibili all'articolo 6-bis, si procede ai sensi della lettera
a)
2. La destinazione d'uso dell'immobile o dell'unità immobiliare è quella stabilita dalla documentazione di cui all'articolo 9-bis, comma 1-bis.
3. Le regioni adeguano la propria legislazione ai principi di cui al presente articolo, che trovano in ogni caso applicazione diretta, fatta salva la possibilità per le regioni medesime di prevedere livelli ulteriori di semplificazione. Salva diversa previsione da parte delle leggi regionali e degli strumenti urbanistici comunali, il mutamento della destinazione d'uso di un intero immobile all'interno della stessa categoria funzionale è consentito subordinatamente al rilascio dei titoli di cui al comma 1-quinquies.
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