Cambio di destinazione d’uso e titolo edilizio: le regole post Salva Casa
La nuova disciplina edilizia post Salva Casa definisce il titolo abilitativo necessario per il cambio di destinazione d’uso orizzontale, verticale, con e senza opere
Cambio d’uso senza opere: quando?
La prima importante modifica operata dal Legislatore con il Salva Casa riguarda il concetto di cambio d’uso “senza opere” che nella versione non convertita in legge del D.L. n. 69/2024 era sfuggita.
All’interno del comma 1 viene specificato che “il mutamento della destinazione d'uso di un immobile o di una singola unità immobiliare si considera senza opere se non comporta l'esecuzione di opere edilizie ovvero se le opere da eseguire sono riconducibili agli interventi di cui all'articolo 6. Salva diversa previsione da parte”.
Il citato art. 6 del TUE riguarda gli interventi di edilizia libera ovvero quelli che, “Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienicosanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”, possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo.
Questi interventi sono elencati all’interno del comma 1, art. 6, del TUE ma occorre fare attenzione alla Regione all’interno della quale si opera che potrebbe averli aggiornati (come ad esempio in Sicilia con la Legge n. 16/2016).
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