Cambio di destinazione d’uso e titolo edilizio: le regole post Salva Casa
La nuova disciplina edilizia post Salva Casa definisce il titolo abilitativo necessario per il cambio di destinazione d’uso orizzontale, verticale, con e senza opere
Il titolo edilizio
Ma una delle disposizioni certamente più importanti prevista dal Salva Casa, riguarda il titolo edilizio necessario, che fino al D.L. n. 69/2024 poteva spaziare dalla CILA al permesso di costruire con condizioni molto sfumate.
Unitamente alla nuova versione del comma 2, art. 10 (Fermo restando quanto previsto dall'articolo 23-ter, comma 1-quinquies), il comma 1-quinquies, art. 23-ter, del TUE dispone che nei casi previsti ai commi 1-bis e 1-ter, il mutamento di destinazione d'uso è soggetto al rilascio dei seguenti titoli:
- se avviene senza opere è necessaria la SCIA;
- in tutti gli altri casi si dovrà presentare il titolo richiesto per l'esecuzione delle opere necessarie al mutamento di destinazione d'uso, fermo restando che, per i mutamenti accompagnati dall'esecuzione di opere riconducibili all'articolo 6-bis (CILA), si procede comunque con la SCIA.
È chiaro che al di fuori dei casi di cui ai citati commi 1-bis e 1-ter, le regole del cambio di destinazione d'uso restano quelle precedenti il Salva Casa.
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