Cambio d'uso da magazzino-deposito ad attività commerciale: interviene il Consiglio di Stato
La sentenza del Consiglio di Stato fornisce importanti chiarimenti in merito al cambio di destinazione d’uso, lo stato legittimo e l’autotutela amministrativa in caso di falsa rappresentazione
Il caso di specie
Il caso di specie riguarda un ricorso presentato per l’annullamento di una decisione di primo grado che aveva confermato l’operato del Comune che ha annullato in autotutela alcuni titoli edilizi, contestando un mutamento rilevante della destinazione d’uso non autorizzato e una falsa rappresentazione dello stato legittimo.
In particolare, la vicenda riguarda un locale commerciale con annesso deposito seminterrato privo di autonomia, ma accessorio al locale soprastante. Per effettuare lavori di manutenzione straordinaria sono state presentate una CILA (Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata) e due SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività). Una volta completati i lavori l’immobile è stato locato alla società appellante che ha depositato SCIA per l’apertura di una struttura di vendita per accorpamento.
A questo punto il Comune comunica i motivi ostativi alla SCIA e, all’esito delle osservazioni dell’appellante, ordina:
- la cessazione e chiusura immediata dell'attività commerciale di media struttura (MA/M);
- l'annullamento in autotutela della prima CILA e delle due SCIA, titoli in virtù dei quali sono state realizzate ed ultimate le opere necessarie per l’apertura della struttura commerciale.
In primo grado, il TAR conferma l’operato del Comune in virtù del Regolamento edilizio comunale che consente nei piani interrati e seminterrati soltanto “magazzini e autorimesse”, tenuto conto che l’annullamento d’ufficio è possibile anche dopo la scadenza del termine di dodici mesi se interviene su provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti.
Il TAR, infatti, non ha ritenuto urbanisticamente “irrilevante” la trasformazione di un magazzino per deposito in un vano ad uso commerciale perché implica un passaggio tra categorie funzionali disomogenee ed autonome dal punto di vista urbanistico, configurando un mutamento di destinazione d’uso giuridicamente apprezzabile.
Inoltre, è stata accertata una falsa rappresentazione degli elaborati grafici presentati a corredo della segnalazione certificata di inizio attività, che consentirebbe all’amministrazione l’esercizio dell’autotutela anche oltre i dodici mesi. La cessazione immediata dell'attività commerciale è conseguenza del venir meno del titolo edilizio abilitativo.
Documenti Allegati
Sentenza Consiglio di Stato 18 dicembre 2024, n. 10182IL NOTIZIOMETRO