Cambio d'uso da magazzino-deposito ad attività commerciale: interviene il Consiglio di Stato

La sentenza del Consiglio di Stato fornisce importanti chiarimenti in merito al cambio di destinazione d’uso, lo stato legittimo e l’autotutela amministrativa in caso di falsa rappresentazione

di Gianluca Oreto - 23/12/2024

Mutamento di destinazione d’uso alla luce dell’art. 23-ter

L’art. 23-ter del d.P.R. 380/2001, nella sua versione aggiornata, introduce una disciplina dettagliata sui mutamenti di destinazione d’uso. Le principali disposizioni rilevanti per il caso sono:

  1. mutamento rilevante della destinazione d’uso:
    1. qualsiasi utilizzo diverso dalla destinazione originaria che comporti il passaggio tra categorie funzionali (residenziale, turistico-ricettiva, produttiva e direzionale, commerciale, rurale) è considerato rilevante, anche senza esecuzione di opere edilizie;
    2. tale mutamento richiede almeno la presentazione di una SCIA o un titolo edilizio specifico per eventuali opere necessarie;
  2. mutamenti ammessi senza rilevanza urbanistica:
    1. i cambi di destinazione all’interno della stessa categoria funzionale non sono considerati rilevanti, salvo diverse previsioni locali;
    2. anche i mutamenti tra categorie funzionali (es. da commerciale a produttiva) per singole unità immobiliari ubicate in zone A, B, e C sono ammessi, ma devono rispettare condizioni specifiche e non sono soggetti a obblighi di parcheggi o ulteriori standard urbanistici;
  3. necessità di titoli edilizi:
    1. i mutamenti senza opere o con opere riconducibili all’art. 6 (attività edilizia libera) possono essere realizzati mediante SCIA;
    2. per mutamenti che comportano opere diverse, è richiesto un titolo edilizio idoneo, subordinato alla verifica di conformità urbanistica.
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