Cambio d'uso da magazzino-deposito ad attività commerciale: interviene il Consiglio di Stato

La sentenza del Consiglio di Stato fornisce importanti chiarimenti in merito al cambio di destinazione d’uso, lo stato legittimo e l’autotutela amministrativa in caso di falsa rappresentazione

di Gianluca Oreto - 23/12/2024

Implicazioni per il caso in esame

Come confermato dal Consiglio di Stato “L’aver destinato la parte del seminterrato ad attività commerciale anziché a magazzino o deposito costituisce una modificazione della destinazione d’uso che si pone in contrasto con la previsione dell’art. 31 del Regolamento Edilizio Comunale, senza che abbia alcun rilievo il non incremento del fabbisogno degli standard urbanistici; incremento che peraltro sussiste in quanto attraverso la modificazione contestata si consente l’apertura di una media struttura di vendita con le ovvie ripercussioni sulla viabilità”.

Inoltre, il Consiglio di Stato ha anche confermato la falsa rappresentazione dei luoghi dal momento che la loro descrizione, prima di illustrare le modifiche apportate con CILA, non corrisponderebbe a quanto a suo tempo autorizzato con la concessione in sanatoria, poiché viene indicato come destinato ad attività commerciale anche il piano sottostante che costituiva un deposito.

Proprio per questo motivo, il termine per valutare la tempestività dell’esercizio del potere di autotutela, cioè quello indicato nel comma 2 dell’art. 21-nonies, della legge n. 241/1990, deve considerare il momento in cui la pubblica amministrazione ha appreso la non veridicità delle allegazioni di parte.

In tali situazioni non si forma alcun legittimo affidamento di colui che ha modificato lo stato dei luoghi partendo da una falsa illustrazione della situazione esistente prima di procedere all’intervento.

L’interesse pubblico come ulteriore requisito dell’atto di autotutela è stato evidenziato nel provvedimento che richiama l’esigenza di non autorizzare l’apertura di una media struttura di vendita priva di parcheggi.

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