Cantieri edili: ecco come funzionerà la patente a punti
Nel Decreto PNRR 2024 previsto un nuovo sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti
Patente a punti: la dotazione iniziale e la decurtazione
La patente è dotata di un punteggio iniziale di trenta crediti e consente di operare nei cantieri temporanei o mobili con una dotazione pari o superiore a 15 crediti.
La patente subisce le decurtazioni correlate alle risultanze degli accertamenti e dei conseguenti provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti dell’impresa o del lavoratore autonomo.
Ecco di seguito come sono decurtati i punti.
- In caso di accertamento delle violazioni di cui all’Allegato I
al TUSL: decurtazione di 10 crediti. Tali violazioni sono:
- mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi;
- mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione;
- mancata formazione ed addestramento;
- mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile;
- mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS);
- mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto;
- mancanza di protezioni verso il vuoto;
- mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno;
- lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi;
- presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi;
- mancanza di protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale);
- omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- mancata notifica all'organo di vigilanza prima dell'inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione all'amianto.
- In caso di accertamento delle violazioni che
espongono i lavoratori ai rischi indicati nell’Allegato XI al TUSL:
decurtazione di 7 crediti. In questo caso si tratta dei seguenti
lavori:
- lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di sprofondamento a profondità superiore a m 1,5 o di caduta dall'alto da altezza superiore a m 2, se particolarmente aggravati dalla natura dell'attività o dei procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o dell'opera;
- lavori che espongono i lavoratori al rischio di esplosione derivante dall'innesco accidentale di un ordigno bellico inesploso rinvenuto durante le attività di scavo;
- lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che presentano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori oppure comportano un'esigenza legale di sorveglianza sanitaria;
- lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti;
- lavori in prossimità di linee elettriche aree a conduttori nudi in tensione;
- lavori che espongono ad un rischio di annegamento;
- lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie;
- lavori subacquei con respiratori;
- lavori in cassoni ad aria compressa;
- lavori comportanti l'impiego di esplosivi;
- lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti.
- In caso di provvedimenti sanzionatori di cui all’art. 3, comma 3 e seguenti, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12 convertito dalla legge 23 aprile 2002, n. 73: decurtazione di 5 crediti. In questo caso si tratta di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato.
- In caso di riconoscimento della responsabilità
datoriale di un infortunio sul luogo di lavoro da cui sia derivata:
- la morte: decurtazione di 20 crediti;
- un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale: decurtazione di 15 crediti;
- un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di quaranta giorni: decurtazione di 10 crediti.
Nei casi infortuni da cui sia derivata la morte o un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, la competente sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro può sospendere, in via cautelativa, la patente fino a un massimo di dodici mesi.
L’ispettorato nazionale del lavoro definisce i criteri, le procedure e i termini del provvedimento di sospensione. Ciascun provvedimento deve riportare i crediti decurtati. Gli atti ed i provvedimenti emanati in relazione al medesimo accertamento ispettivo non possono nel complesso comportare una decurtazione superiore a 20 crediti.
IL NOTIZIOMETRO