Cappotto termico su suolo pubblico? Il Comune deve provarlo!
Tra gli interventi di superbonus più utilizzati vi è la coibentazione dell’edificio mediante cappotto termico sul quale è prevista una deroga sul calcolo delle distanze
Dopo quasi 4 anni di superbonus è ormai chiaro che la professione più gettonata sarà quella dell’avvocato e del consulente tecnico (d’ufficio e di parte) per far fronte ai numerosi contenzioni che si sono già attivati e che riguardano sia l’aspetto fiscale che quello edilizio.
Superbonus e cappotto termico: per 15 centimetri!
Premesso che per incentivare gli interventi di riqualificazione energetica lo Stato ha messo a punto (salvo poi ripensarci) un complicato sistema incentivante oltre che alcune deroghe espresse alle norme ordinarie sulle distanze, fa davvero tanto sorridere la lettura della sentenza del TAR Piemonte 27 febbraio 2024, n. 203 che è dovuta intervenire per trovare un punto di incontro su uno degli interventi di riqualificazione energetica più utilizzati in questi anni: la coibentazione dell’edificio mediante cappotto termico.
L’intervento principale utilizzato con le agevolazioni fiscali (superbonus) di cui all’art. 119 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) ha messo contro il proprietario di una unità immobiliare ed un Comune. Il tema principale della contesa sono i 15 cm del cappotto termico che a detta dell’amministrazione avrebbero occupato il suolo pubblico.
Le deroghe al Codice Civile
Pur non rilevando per il caso di specie, si ricorda la seguente normativa:
- l’art. 14 del D.Lgs. n. 102/2014, come modificato dall’art. 13 del D.Lgs. n. 73/2020 (14 luglio 2020, quindi pubblicato dopo la Legge n. 77/2020 di conversione del Decreto Rilancio);
- l’art. 119, comma 3, ultimo periodo, del Decreto Rilancio.
La prima norma dispone:
“Nel caso di interventi di manutenzione straordinaria, restauro e ristrutturazione edilizia, il maggior spessore delle murature esterne e degli elementi di chiusura superiori ed inferiori, necessario per ottenere una riduzione minima del 10 per cento dei limiti di trasmittanza previsti dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, certificata con le modalità di cui al medesimo decreto legislativo, non è considerato nei computi per la determinazione dei volumi, delle altezze, delle superfici e dei rapporti di copertura. Entro i limiti del maggior spessore di cui sopra, è permesso derogare, nell'ambito delle pertinenti procedure di rilascio dei titoli abitativi di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime dai confini di proprietà, alle distanze minime di protezione del nastro stradale e ferroviario, nonché alle altezze massime degli edifici. Le deroghe vanno esercitate nel rispetto delle distanze minime riportate nel codice civile”.
La secondo norma ha espressamente prevista per gli interventi di superbonus, prevede:
Gli interventi di dimensionamento del cappotto termico e del cordolo sismico non concorrono al conteggio della distanza e dell'altezza, in deroga alle distanze minime riportate all'articolo 873 del codice civile, per gli interventi di cui all'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e al presente articolo.
Due norme che non riguardano la contestazione del Comune nel caso oggetto della sentenza ma che dovrebbero far comprendere l’attenzione del legislatore verso gli interventi di miglioramento energetico e strutturale.
Documenti Allegati
Sentenza TAR Piemonte 27 febbraio 2024, n. 203IL NOTIZIOMETRO