Cappotto termico su suolo pubblico? Il Comune deve provarlo!
Tra gli interventi di superbonus più utilizzati vi è la coibentazione dell’edificio mediante cappotto termico sul quale è prevista una deroga sul calcolo delle distanze
Cappotto termico: le contestazioni del Comune
Nel caso di specie, però, il Comune non contesta una violazione delle distanze minime ma l’occupazione di suolo pubblico senza previa autorizzazione.
I fatti oggetto della contesa riguardano la presentazione di una CILA-Superbonus (CILAS) per una serie di interventi che prevedevano anche la coibentazione con cappotto termico isolante di un’intera facciata dello stabile rivolta verso la pubblica via, con riposizionamento del pluviale in rame esistente.
Alla CILAS il Comune ha risposto con una prima diffida a fornire chiarimenti ed integrazioni documentali, al fine di ottenere una migliore rappresentazione e descrizione delle opere in progetto, richiamando le vigenti disposizioni locali ostative alla realizzazione di aggetti verso la pubblica via, se non per la parte posizionata ad oltre 4 m dal suolo.
A questo punto si avvia un carteggio tra il Comune e l’odierno appellante che finisce con la sua piena determinazione a dare corso all’intervento, anche sulla base dell’assenza di un potere inibitorio del Comune sulla comunicazione presentata.
La faccenda, però, non termina così facilmente. Il Comune, infatti, replica evidenziando il suo convincimento in merito all’illegittimità della soluzione proposta dal privato. Secondo il Comune, il cappotto termico avrebbe costituito un aggetto su un’area di proprietà pubblica in quanto pertinenza della sede stradale, in alcun modo incisa e scriminata dalle disposizioni derogatorie invocate dal ricorrente.
A questa replica l’appellante risponde depositando un’istanza di autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico per un’area sostanzialmente corrispondente alla proiezione al suolo del manufatto in questione (15 cm), rigettata dal Comune sulla base della natura permanente delle opere, dalla cui realizzazione sarebbe pertanto derivata una irreversibile trasformazione dei luoghi. Quindi emette un ordine di demolizione dei manufatti ritenuti abusivi per violazione dell’art. 35 del d.P.R. n. 380/2001 (Interventi abusivi realizzati su suoli di proprietà dello Stato o di enti pubblici).
Documenti Allegati
Sentenza TAR Piemonte 27 febbraio 2024, n. 203IL NOTIZIOMETRO