Cappotto termico su suolo pubblico? Il Comune deve provarlo!
Tra gli interventi di superbonus più utilizzati vi è la coibentazione dell’edificio mediante cappotto termico sul quale è prevista una deroga sul calcolo delle distanze
Cappotto termico: il ricorso al TAR
Da qui il ricorso al TAR basato sulle seguenti censure:
- violazione delle garanzie procedimentali di cui agli artt. 7 e ss della Legge n. 241/90;
- violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 380/2001;
- violazione e falsa applicazione del D.L. n. 34/2020;
- violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 102/2014;
- violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione;
- erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto;
- contraddittorietà, irragionevolezza, illogicità, ingiustizia manifesta e sviamento;
- eccesso di potere, violazione dei principi di efficacia, trasparenza, buon andamento dell’azione amministrativa, proporzionalità, equità, certezza e sicurezza giuridica;
- ingiustizia ed arbitrarietà;
- violazione dei principi di buona fede e di affidamento.
La conferma del suolo pubblico
Tralasciando le conferme sulla natura dell’ordine di demolizione (che ormai dovrebbero essere ampiamente pacifiche e conosciute da tutti) e tralasciando anche la puntualizzazione che il richiamo al concetto delle distanze minime risulta essere inconferente con il caso in esame, è molto interessante l’analisi del TAR sul concetto di suolo pubblico, ricavato da due consulenze (una d’ufficio e l’altra di parte).
Nel ricorso viene contestata l’attribuita violazione dell’art. art. 35 del Testo Unico Edilizia, ritenendo erronea e non provata la predicata realizzazione delle opere contestate su suolo pubblico.
Come già anticipato, le norme derogatorie sulle distanze non risultano idonee ad incidere in alcun modo sulla legittimità o meno di manufatti che il Comune intimato ritiene realizzati su area di proprietà pubblica.
Il TAR, però, rileva che il provvedimento impugnato (l’ordine di demolizione) risulta fondato sul presupposto che le opere da demolirsi si trovino su proprietà pubblica e solo laddove tale presupposto risulti provata dall’Ente Pubblico, quest’ultimo potrà ottenerne la rimozione ai sensi dell’art. 35 del Testo Unico Edilizia. Vviceversa, laddove tale presupposto non risulti adeguatamente dimostrato, l’intero atto è destinato a cadere.
La perizia tecnica contenente i rilevi dell’area interessata, a partire dal punto fiduciale catastale individuato quale riferimento, fornita dall’appellante circa il posizionamento dei confini del suo lotto, non prova in via definitiva l’esatto posizionamento dei confini tra le proprietà privata e pubblica, ma pone un fondato dubbio in merito all’esattezza dei rilievi compiuti dall’Amministrazione, resi più rilevanti dalla esiguità del sedime (15 centimetri) ad avviso della stessa illegittimamente occupato dal contestato cappotto termico.
Documenti Allegati
Sentenza TAR Piemonte 27 febbraio 2024, n. 203IL NOTIZIOMETRO