Cappotto termico su suolo pubblico? Il Comune deve provarlo!
Tra gli interventi di superbonus più utilizzati vi è la coibentazione dell’edificio mediante cappotto termico sul quale è prevista una deroga sul calcolo delle distanze
L’onere di prova
La stessa perizia redatta dal professionista incaricato dall’Amministrazione, pur constatando che non vi sia alcuna rappresentazione grafica di uno spazio tra il richiamato muro ovest del fabbricato esistente e il confine della relativa particella catastale, dà atto del difficilmente superabile rapporto tra la scala della cartografia comunale e le modeste dimensioni del manufatto contestato.
Neppure le differenti produzioni del Comune intimato paiono sufficienti a superare le incertezze di cui sopra. Affermare, infatti, che la particella originaria di proprietà comunale sia stata in tempi remoti frazionata e ceduta in proprietà a soggetti privati per porzioni di minor consistenza – tra cui l’immobile oggetto di intervento - non significa provare che il confine tra la parte ceduta e l’area rimasta di proprietà pubblica coincida con la parete dello stabile verso il lato rivolto in direzione della pubblica via, in assenza di pertinenti indicazioni nel titolo traslativo.
Parimenti inidonee a conferire la necessaria certezza in merito all’estensione dei diritti dominicali sulle aree interessate si pongono le richieste di assensi edilizi ovvero di accatastamento provenienti dai proprietari dell’immobile oggetto di contestazione, in quanto, oltre alle intrinseche caratteristiche attinenti alla scala di rappresentazione utilizzata dalla cartografia, tali documenti sono comunque funzionalmente preordinati alla realizzazione ovvero rappresentazione di opere senza alcuna pretesa di specifica e definitiva individuazione dei confini delle proprietà interessate e, pertanto, privi di autonomo contenuto confessorio, parimenti non ricavabile dalla richiesta di autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico formulata dall’esponente, rilevante al più quale elemento idoneo a corroborare un quadro probatorio già solidamente fondato, non sussistente nel caso di specie.
In definitiva, il TAR conferma che l’onere della prova, gravante sul Comune intimato, non risulta pertanto soddisfatto ed ha ritenuto illegittimo l’ordine di demolizione che ricordiamo è stato emesso per 15 cm di isolante necessario per ridurre i consumi energetici dell’interessato.
Documenti Allegati
Sentenza TAR Piemonte 27 febbraio 2024, n. 203IL NOTIZIOMETRO