Categorie scorporabili nei lavori pubblici: tutte le categorie SOA a qualificazione obbligatoria
Il Supporto Giuridico del MIT ha confermato gli effetti operativi dell’abrogazione dell’art. 12 del D.L. n. 47/2014, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 80/2014
I chiarimenti del MIT
Su questa abrogazione è intervenuto il Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con il parere n. 3255 del 30 gennaio 2025 mediante il quale ha risposto al seguente quesito:
L'art. 71 del D.Lgs. 209/2024 - recante il Correttivo al Codice dei Contratti pubblici di cui al D.Lgs. 36/2023 - modifica, tra l'altro, l'art. 226 del D.Lgs. 36/2023, introducendo l'art. 3-bis ai sensi del quale: "a decorrere dalla date in vigore della presente disposizione, è abrogato l'articolo 12 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80". Di conseguenza, in seguito all'abrogazione dell'articolo 12 del DL 47/2014, si chiede a Codesto Spettabile Supporto Giuridico del MIT se è corretto affermare che tutte le categorie scorporabili sono ora a qualificazione obbligatoria. |
Il MIT ha risposto:
Si conferma, tutte le categorie SOA sono a qualificazione obbligatoria. |
Con il nuovo comma 3-bis inserito all’art. 226 del Codice Appalti, il Legislatore ha, dunque, eliminato la storica distinzione tra categorie a qualificazione obbligatoria e non obbligatoria. Adesso, tutte le categorie di opere scorporabili — siano esse generali o specializzate — richiedono la qualificazione obbligatoria. In pratica, l’aggiudicatario non potrà più eseguire direttamente i lavori senza possedere i requisiti specifici richiesti, a meno di ricorrere al cosiddetto subappalto “necessario” che consente di subappaltare i lavori della categoria perché privo di corrispondente qualificazione.
Una modifica che punta a rendere il sistema più rigoroso, ma che inevitabilmente impone un maggiore onere di qualificazione per gli operatori economici.
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