Cause da esclusione non automatica: obbligo di contraddittorio tra SA e operatore

Le stazioni appaltanti non devono trasformare le presunzioni in automatismi, ma devono effettuare una valutazione concreta, motivata e, soprattutto, preceduta dal contraddittorio

di Redazione tecnica - 24/04/2025

È legittima l’esclusione di due operatori economici qualora la SA riconosca un unico centro decisionale? L’esclusione è automatica oppure è necessario garantire un contraddittorio?

Unicità del centro decisionale: il TAR sull'esclusione non automatica dell'OE

Sulla corretta applicazione della disciplina dell'esclusione di cui all'art. 96 del d.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici) è intervenuto il TAR Lombardia, con la sentenza 11 aprile 2025, n. 1315, in relazione al ricorso di un operatore escluso da una procedura aperta ex art. 71 dello stesso Codice Appalto per presunto collegamento con un’altra impresa partecipante, senza aver avuto la possibilità di fornire giustificazioni o chiarimenti.

Nel caso in esame, la stazione appaltante aveva disposto l’esclusione dell’impresa ricorrente da tutti i lotti di gara, ritenendo che le offerte presentate fossero riconducibili a un unico centro decisionale, sulla base di una serie di indizi quali la prossimità tra le sedi delle due società, l’identica impaginazione della proposta e un’offerta con contenuti simili.

Oltre all’esclusione, la SA aveva disposto l’escussione della garanzia fideiussoria provvisoria e la segnalazione all’ANAC, ai sensi dell’art. 106, comma 6, del Codice.

Da qui il ricorso non solo con il quale è stata contestata l’esclusione, ma anche l’omissione del contraddittorio e la mancanza di istruttoria approfondita da parte della SA.

 

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