CCNL e Appalti pubblici: le conferme del TAR

Il TAR Campania ribadisce la continuità interpretativa tra il vecchio Codice dei contratti (D.Lgs. n. 50/2016) e il nuovo Codice (D.Lgs. n. 36/2023) in materia di scelta del CCNL applicabile negli appalti pubblici

di Redazione tecnica - 25/02/2025

Quale margine di scelta ha un operatore economico nell’individuare il contratto collettivo nazionale (CCNL) da applicare in un appalto pubblico? La stazione appaltante può contestare tale scelta? Quali parametri devono essere rispettati per garantire la tutela dei lavoratori? C’è differenza tra le regole del vecchio Codice dei contratti (D.Lgs. n. 50/2016) e il nuovo (D.Lgs. n. 36/2023)?

CCNL e Appalti pubblici: interviene il TAR

Ha risposto a queste domande il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania con la sentenza n. 1463 del 21 febbraio 2025, che ha ribadito alcuni concetti relativi alla scelta del CCNL applicabile negli appalti pubblici e fornito alcuni interessanti chiarimenti in merito alla continuità interpretativa tra il D.Lgs. n. 50/2016 e il D.Lgs. n. 36/2023.

Occorre preliminarmente ricordare che la sentenza riguarda un appalto pubblico bandito ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e che il nuovo Codice dei contratti (D.Lgs. n. 36/2023) ha subito un’importante modifica a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ed entrata in vigore del D.Lgs. n. 209/2024, il c.d. “Correttivo Codice Appalti 2023”. Tra le modifiche, il Legislatore si è concentrato sull’art. 11 (Principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore. Inadempienze contributive e ritardo nei pagamenti) e ha inserito nel nuovo Codice l’Allegato I.01 (Contratti collettivi), sul quale ci siamo recentemente soffermati.

Sull’utilizzo dei CCNL, sono recentemente arrivate le seguenti indicazioni:

  • il Parere MIT n. 2993 del 6 dicembre 2024 secondo cui nel caso in cui l’OE primo in graduatoria applichi lo stesso CCNL previsto dalla Stazione appaltante nei documenti di gara e abbia indicato lo stesso importo individuato dalla stessa SA come costi della manodopera, la verifica di congruità può essere evitata. Unica eccezione, il caso in cui l'operatore economico nella propria offerta tecnica abbia indicato varianti/migliorie che richiedono impiego aggiuntivo di manodopera;
  • la Delibera ANAC n. 14 del 14 gennaio 2025 per la quale il giudizio finale di non equivalenza del CCNL offerto dall’operatore con il CCNL indicato negli atti di gara, è rimesso alla discrezionalità della Stazione appaltante ed è sindacabile dall’Autorità solo per vizi di macroscopica irragionevolezza o illogicità;
  • la Delibera ANAC n. 32 del 5 febbraio 2025 che ribadisce il principio chiave per cui l'impresa che partecipa a una gara deve garantire ai lavoratori impiegati nell’appalto condizioni economiche e normative equivalenti a quelle del CCNL indicato dalla stazione appaltante.
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