CCNL e Appalti pubblici: le conferme del TAR
Il TAR Campania ribadisce la continuità interpretativa tra il vecchio Codice dei contratti (D.Lgs. n. 50/2016) e il nuovo Codice (D.Lgs. n. 36/2023) in materia di scelta del CCNL applicabile negli appalti pubblici
Nuovo Codice, vecchie regole
Anche nella nuova sentenza del TAR Campania n. 1463/2025, la questione giuridica ruota intorno all’art. 11, comma 3, del nuovo Codice dei contratti, che disciplina la facoltà dell’operatore economico di applicare un CCNL diverso da quello indicato dalla stazione appaltante. Secondo il TAR, tale disposizione non introduce un principio innovativo, ma recepisce gli esiti interpretativi già consolidati in riferimento all’art. 30, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016.
I giudici hanno evidenziato come il legislatore abbia mantenuto un criterio di coerenza tra il contratto collettivo scelto e l’oggetto dell’appalto, limitando la discrezionalità dell’operatore economico. La libertà di scelta non è assoluta, ma deve rispettare due condizioni fondamentali:
- la coerenza tra il CCNL scelto e le prestazioni richieste dall’appalto: il contratto collettivo selezionato deve essere pertinente rispetto all’attività da svolgere e non può essere individuato con riferimento generico all’attività prevalente dell’impresa;
- il mantenimento delle stesse tutele garantite dal CCNL indicato in gara: l’operatore economico deve dimostrare concretamente che i lavoratori impiegati beneficeranno di un livello di protezione equivalente a quello previsto dal CCNL indicato dalla stazione appaltante.
Il TAR ha sottolineato che questi principi non derivano esclusivamente da una scelta discrezionale del legislatore, ma rispondono a una logica giuridica e costituzionale, radicata nell’art. 36 della Costituzione (sulla tutela della retribuzione minima e della dignità del lavoratore) e nell’art. 41 (sull’utilità sociale dell’iniziativa economica).
Documenti Allegati
Sentenza TAR Campania 21 febbraio 2025, n. 1463IL NOTIZIOMETRO