CCNL e principio di equivalenza: il TAR conferma l’obbligo di verifica

Il TAR Lombardia conferma che la determinazione di affidamento/aggiudicazione deve essere preceduta dalla verifica della dichiarazione di equivalenza del CCNL che assume carattere obbligatorio

di Redazione tecnica - 13/03/2025

L’equivalenza delle tutele tra CCNL e l’obbligo di verifica

Preliminarmente, ricordiamo che l’art. 11 del Codice dei contratti consente agli operatori economici di applicare un CCNL diverso da quello indicato negli atti di gara, a condizione che il contratto alternativo garantisca ai lavoratori le stesse tutele economiche e normative. Tuttavia, il TAR Lombardia ha ribadito un principio chiave: la semplice dichiarazione di equivalenza non è sufficiente, ma deve essere sottoposta a un’attenta verifica da parte della stazione appaltante.

Nel caso di specie, l’aggiudicataria dell’appalto ha scelto di applicare un CCNL diverso da quello indicato dalla stazione appaltante. Ma la stazione appaltante ha omesso di effettuare la verifica di equivalenza, limitandosi ad accettare la dichiarazione dell’operatore economico. Modus operandi contestato dal ricorrente e anche dal TAR di primo grado che l’ha definita una omissione rilevante che rende illegittimo l’affidamento.

Il TAR ha, quindi, riaffermato il principio per cui la verifica della dichiarazione di equivalenza è un passaggio obbligatorio, come previsto dall’art. 11, comma 4, del Codice dei contratti e confermato dal recente D.Lgs. n. 209/2024, a mente del quale:

Nei casi di cui al comma 3, prima di procedere all'affidamento o all'aggiudicazione le stazioni appaltanti e gli enti concedenti acquisiscono la dichiarazione con la quale l'operatore economico individuato si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele. In quest'ultimo caso, la dichiarazione è anche verificata con le modalità di cui all'articolo 110, in conformità all'allegato I.01”.

Le stazioni appaltanti devono quindi svolgere un’analisi approfondita, anche con riferimento ai nuovi criteri di valutazione previsti dall’allegato I.01.6 del Codice.

© Riproduzione riservata