CEL per attestazione SOA: come compilarli?
In un nuovo comunicato, ANAC specifica come compilare e utilizzare i CEL in caso di revisione prezzi e di lavori per cui è necessario il visto della Soprintendenza
CEL e apposizione del visto dell‘Autorità preposta alla tutela del bene
ANAC ha anche evidenziato che le Associazioni di categoria delle SOA e ANCE hanno rappresentato alcune criticità correlate alla spendita dei certificati di esecuzione lavori che comprendono interventi realizzati in categorie che necessitano dell'attestato di buon esito degli interventi eseguiti su beni assoggettati a vincoli di tutela d’interesse paesaggistico e/o culturale.
Nella maggior parte dei casi l’attestazione è rilasciata a cura del Ministero dei Beni Culturali per il tramite delle relative Soprintendenze competenti per territorio o su edifici o aree specifiche.
La richiesta delle associazioni riguarda la possibilità di portare in valutazione nei CEL, ancora in attesa di visto, i lavori eseguiti nelle altre categorie non interessate all’atto approvativo della Soprintendenza, ai fini del conseguimento dell’attestazione di qualificazione.
Il problema è correlato alla sovraimpressione, sui CEL telematici sprovvisti del visto della Soprintendenza ai Beni Culturali, di una dicitura che indica tale condizione: “ATTESA VISTO” che cristallizza il rilascio del CEL da parte del Committente, rimettendolo alla competente Soprintendenza
Nel rispetto delle indicazioni contenute nel “Manuale sull’attività di qualificazione per l’esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 150mila euro”, il CEL può essere utilizzato ai fini della qualificazione solo ad esito positivo della verifica dell’Autorità responsabile della tutela del bene assoggettato a vincolo quale bene di interesse culturale.
Quando invece l’opera non è vincolata ai sensi del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e quindi il visto è facoltativo, il RUP, in fase di compilazione del Certificato, può selezionare l’opzione “visto non previsto” e procedere immediatamente all’emissione del CEL.
Nel caso invece, in cui il visto sia necessario, l’applicazione consente l’emissione completa del certificato solo previo inserimento da parte del RUP dell’esito della verifica effettuata dall’ente di tutela. In tali casi, lo stato “ATTESA VISTO” rende il CEL definitivo in quanto munito di n. di protocollo e anno, e mancante solo della suddetta asseverazione dell’Ente preposto.
Le indicazioni di ANAC
Spiega ANAC che l’art. 4, comma 3 dell’Allegato II.18 al Codice dei Contratti, non sembra escludere che, qualora il CEL contempli categorie di importo prevalente che non necessitano del Visto dell‘autorità preposta alla tutela del bene, ovvero diverse da quelle indicate, tali lavorazioni possano essere valutate per il conseguimento della relativa qualificazione, ma ciò dovrebbe trovare il limite della residualità degli importi di lavorazioni (riportate nel medesimo CEL) ricadenti nelle dette categorie OG 2, OS 2-A, OS 2-B e OS 25.
Ciò significa che se l’opera realizzata presenti quote residuali di lavorazioni assoggettate al visto della Soprintendenza, in carenza di questo, gli importi delle diverse categorie possano essere comunque valutati ai fini del conseguimento della qualificazione.
La condizione per la quale è possibile ammettere detto utilizzo è il carattere marginale dei lavori assoggettati al visto, i quali, oltre che nel valore economico non devono aver rilievo sulla buona esecuzione dell’intervento nel suo complesso, la cui asseverazione spetta al RUP.
Compito del RUP quindi, anche in assenza del visto della Soprintendenza, sarà quello di apporre comunque la sua generale dichiarazione di buon esito sull’esecuzione dei lavori prevista al Quadro 8 “Dichiarazioni sull’esecuzione dei lavori”, senza la quale il Certificato non sarebbe spendibile in alcuna categoria di lavorazioni.
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