Certificazione parità di genere e avvalimento premiale: interviene il Consiglio di Stato
La sentenza del Consiglio di Stato si esprime sul punteggio premiale relativo alla certificazione della parità di genere in caso di avvalimento
Conclusioni
Secondo i giudici di secondo grado, le argomentazioni “generali” dell’appellante, per quanto possano apparire logiche o coerenti con una visione evolutiva dell’avvalimento (cioè quella fondata sul trasferimento di risorse, anche per criteri premiali), non possono avere effetto nel caso concreto.
Il motivo discende proprio dal Disciplinare di gara che prevedeva regole ben precise vietavano l’avvalimento per il criterio della parità di genere (richiedendo la certificazione da tutti i membri del RTI). Ma non solo. Il Consiglio di Stato ha rilevato che tali regole non sono mai state impugnate dall’appellante.
Di conseguenza:
- da una parte, la Stazione Appaltante era obbligata ad applicare il Disciplinare, così com’è;
- dall’altra, il Giudice non può discostarsene, perché in assenza di impugnazione delle regole di gara, anche lui deve attenersi a quanto previsto nel bando.
Concludendo, anche se si può discutere in astratto sulla natura del requisito e sull’evoluzione dell’istituto dell’avvalimento, quando le regole di gara sono chiare e non vengono contestate, esse vincolano tutti: i concorrenti, la stazione appaltante e lo stesso giudice.
Documenti Allegati
Sentenza Consiglio di Stato 11 aprile 2025, n. 3117IL NOTIZIOMETRO