Cessione del credito e sconto in fattura: come usare le opzioni alternative dopo il blocco?
In una nuova risposta, l’Agenzia delle Entrate spiega a quali condizioni opera la deroga al divieto di cessione di crediti edilizi imposto dal DL n. 39/2024
Condizioni per l’applicabilità delle opzioni
L’interpretazione fornita nella risposta n. 26/2025 evidenzia i seguenti principi:
- per poter continuare a esercitare l’opzione per lo sconto in fattura, occorre dimostrare che, entro il 30 marzo 2024, sia stata sostenuta almeno una spesa documentata da fattura per lavori edilizi eseguiti;
- se lo sconto in fattura è integrale, la data rilevante è quella di emissione della fattura; se è parziale, conta la data del pagamento dell’importo residuo;
- il pagamento è considerato effettuato alla data dell’ordine di bonifico, non a quella dell’addebito sul conto dell’ordinante;
- se più interventi autonomi sono compresi nella stessa CILAS, basta che almeno uno abbia generato una spesa pagata e documentata.
Il parere dell’Agenzia delle Entrate
Applicando queste coordinate al caso specifico, l’Agenzia delle Entrate conferma che il condominio può continuare a esercitare l’opzione per lo sconto in fattura, a condizione che, in assenza di specifiche preclusioni, sia stato eseguito un pagamento entro la data del 30 marzo 2024, relativo a «lavori già effettuati» e sia stato documentato mediante fattura.
La condizione è soddisfatta anche quando:
- le spese pagate, documentate da fattura, si riferiscono anche ad uno solo degli interventi ricompresi nel medesimo titolo abilitativo (CILAS);
- le spese per i predetti lavori siano state pagate, nell'ambito di un contratto di appalto, da un soggetto diverso dal committente beneficiario della detrazione (l'appaltatore principale o eventuali subappaltatori). Va da sé che il pagamento deve riguardare una fattura avente ad oggetto l'esecuzione, anche parziale, dei lavori.
L'opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito può quindi essere esercitata anche dal committente che si avvale di un appaltatore (ad esempio, di un contraente generale) il quale, nonostante abbia pagato alla data del 30 marzo 2024 i subappaltatori una parte dei lavori effettuati, non abbia entro tale data emesso fattura nei confronti del committente in relazione ai medesimi lavori. Anche in questa ipotesi, i pagamenti devono riferirsi a «lavori già effettuati», e previa documentazione del legame tra il pagamento da parte delle imprese esecutrici e il committente dei lavori, beneficiario finale dell'agevolazione.
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