Cessione del credito e sconto in fattura: il MEF su Superbonus e opzioni in aree sismiche
Nuova interrogazione sull'utilizzo delle opzioni alternative alle detrazioni dirette e all'accesso al Superbonus rafforzato. Ecco la risposta in Commissione Finanze
Quali sono le condizioni per continuare a beneficiare del Superbonus 110% con sconto in fattura o cessione del credito per gli immobili colpiti da eventi sismici? Qual è il ruolo delle scadenze del 29 e 30 marzo 2024? E come cambia il quadro, se si rinuncia al contributo post-sisma per accedere al c.d. "Superbonus rafforzato"?
Opzioni alternative e Superbonus rafforzato: richiesti nuovi chiarimenti
I chiarimenti su una disciplina diventata particolarmente complessa dal Decreto Cessioni in poi, qual è l’applicazione delle opzioni alternative per interventi Superbonus, arriva direttamente dal MEF attraverso il Sottosegretario Federico Freni che, in V Commissione Finanze alla Camera, ne ha tracciato i confini, rispondendo all’interrogazione n. 5-03765, a firma dell’on. Giulio Sottanelli.
Come si legge nel testo dell’interrogazione “molteplici cittadini e imprese segnalano, infatti, difficoltà in ordine alla fruizione del cosiddetto «superbonus rafforzato» che afferisce al comma 4-ter dell'articolo 1 19 del decreto-legge n. 34 del 2020 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020;
nello specifico, il successivo comma 8-ter ha stabilito che per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 10 aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per quegli specifici incentivi fiscali spetti nella misura del 110 per cento e sia fruibile mediante esercizio delle opzioni per lo sconto sul corrispettivo o la cessione del credito (articolo 121, comma 1, lettere a) e b)), secondo la deroga prevista inizialmente dall'articolo 2, comma 3-quater, del decreto-legge n. 11 del 2023;
quest'ultimo fu successivamente abrogato dal decreto-legge n. 39 del 2024, salvo prevedere contestualmente che quelle stesse disposizioni continuassero ad applicarsi per le spese sostenute per gli interventi per i quali entro il 29 marzo 2024 fosse stata presentata istanza per la concessione di contributi ovvero sussistessero varie condizioni (Cila, titolo abilitativo, ed altro);
in un documento di ricerca pubblicato il 7 marzo 2025 dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dalla Fondazione nazionale dei commercialisti, i capitoli 4.3 e 4.4 sono dedicati a casi esemplificativi per richieste di contributo effettuate entro il 29 marzo 2024 con successiva rinuncia (capitolo 4.3) e senza rinuncia (capitolo 4.4);
il documento specifica che in entrambi i casi la detrazione spetti anche mediante esercizio delle opzioni per lo sconto sul corrispettivo o la cessione del credito (articolo 121, comma 1, lettere a) e b) del decreto-legge n. 34 del 2020
Da qui la richiesta di chiarimenti in proposito, confermando la corretta interpretazione dei due casi.
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