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Cessione del credito e sconto in fattura: il MEF su Superbonus e opzioni in aree sismiche

Nuova interrogazione sull'utilizzo delle opzioni alternative alle detrazioni dirette e all'accesso al Superbonus rafforzato. Ecco la risposta in Commissione Finanze

di Redazione tecnica - 18/04/2025

La risposta del MEF

Dopo avere ripercorso la disciplina di riferimento, il MEF ha distinto tre scenari applicativi legati alla data di presentazione dell’istanza per il contributo di ricostruzione e agli adempimenti alternativi (CILAS o richiesta titolo abilitativo), facendo anche una distinzione tra Regioni dentro o fuori il “cratere” sismico.

Vediamo i 3 casi.

Istanza presentata entro il 29 marzo 2024 (Regioni dentro e fuori dal cratere)

Chi ha presentato entro il 29 marzo 2024 l’istanza per ottenere il contributo post-sisma ha diritto ad avvalersi delle opzioni di sconto in fattura o cessione del credito, anche se successivamente ha rinunciato al contributo stesso per accedere al Superbonus rafforzato, previsto dall’art. 119. Comma 4-ter del D.L. n. 34/2020, con limite di spesa incrementato del 50%.

Ciò significa che la rinuncia non incide sull’ammissibilità delle opzioni, ma è una condizione necessaria per godere del rafforzamento del beneficio.

Istanza presentata dal 30 marzo 2024 con adempimenti effettuati entro il 29 marzo (Regioni dentro e fuori dal cratere)

Anche se l’istanza per il contributo è stata formalizzata dopo il 30 marzo 2024, le opzioni restano valide a condizione che prima di quella data sia stato effettuato uno dei seguenti adempimenti alternativi:

  • presentazione della CILAS (per interventi non condominiali);
  • presentazione della CILAS e delibera assembleare (per interventi condominiali);
  • richiesta del titolo abilitativo (in caso di demolizione e ricostruzione).

Il riferimento normativo è l’art. 1, comma 3, del D.L. n. 39/2024, convertito in legge 67/2024.

Istanza e adempimenti alternativi successivi al 30 marzo 2024 (solo Regioni dentro il cratere)

In questa ipotesi più restrittiva, le opzioni di cessione e sconto sono ancora ammesse, ma solo per immobili situati nel “cratere sismico”, a condizione che:

  • l’istanza per il contributo sia relativa a immobili danneggiati da eventi sismici riconosciuti;
  • l’intervento rientri nel fondo di 400 milioni di euro stanziato per il 2024, di cui 70 milioni riservati al sisma del 6 aprile 2009.

Il fondo, si ribadisce, è destinato solo al Superbonus base mentre il c.d. “Superbonus rafforzato” non è coperto da queste risorse.

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