Cessione del credito e sconto in fattura: il MEF su Superbonus e opzioni in aree sismiche
Nuova interrogazione sull'utilizzo delle opzioni alternative alle detrazioni dirette e all'accesso al Superbonus rafforzato. Ecco la risposta in Commissione Finanze
La risposta del MEF
Dopo avere ripercorso la disciplina di riferimento, il MEF ha distinto tre scenari applicativi legati alla data di presentazione dell’istanza per il contributo di ricostruzione e agli adempimenti alternativi (CILAS o richiesta titolo abilitativo), facendo anche una distinzione tra Regioni dentro o fuori il “cratere” sismico.
Vediamo i 3 casi.
Istanza presentata entro il 29 marzo 2024 (Regioni dentro e fuori dal cratere)
Chi ha presentato entro il 29 marzo 2024 l’istanza per ottenere il contributo post-sisma ha diritto ad avvalersi delle opzioni di sconto in fattura o cessione del credito, anche se successivamente ha rinunciato al contributo stesso per accedere al Superbonus rafforzato, previsto dall’art. 119. Comma 4-ter del D.L. n. 34/2020, con limite di spesa incrementato del 50%.
Ciò significa che la rinuncia non incide sull’ammissibilità delle opzioni, ma è una condizione necessaria per godere del rafforzamento del beneficio.
Istanza presentata dal 30 marzo 2024 con adempimenti effettuati entro il 29 marzo (Regioni dentro e fuori dal cratere)
Anche se l’istanza per il contributo è stata formalizzata dopo il 30 marzo 2024, le opzioni restano valide a condizione che prima di quella data sia stato effettuato uno dei seguenti adempimenti alternativi:
- presentazione della CILAS (per interventi non condominiali);
- presentazione della CILAS e delibera assembleare (per interventi condominiali);
- richiesta del titolo abilitativo (in caso di demolizione e ricostruzione).
Il riferimento normativo è l’art. 1, comma 3, del D.L. n. 39/2024, convertito in legge 67/2024.
Istanza e adempimenti alternativi successivi al 30 marzo 2024 (solo Regioni dentro il cratere)
In questa ipotesi più restrittiva, le opzioni di cessione e sconto sono ancora ammesse, ma solo per immobili situati nel “cratere sismico”, a condizione che:
- l’istanza per il contributo sia relativa a immobili danneggiati da eventi sismici riconosciuti;
- l’intervento rientri nel fondo di 400 milioni di euro stanziato per il 2024, di cui 70 milioni riservati al sisma del 6 aprile 2009.
Il fondo, si ribadisce, è destinato solo al Superbonus base mentre il c.d. “Superbonus rafforzato” non è coperto da queste risorse.
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