Cessioni del credito successive alla prima: nuova circolare del Fisco
Nuove istruzioni operative per rifiutare le cessioni successive alla prima già accettate e per le comunicazioni dei crediti non utilizzabili
Rifiuto delle cessioni dei crediti successive alla prima già accettate
Per quanto riguarda le cessioni dei crediti successive alla prima o allo sconto in fattura, è stato chiesto quali soluzioni possano essere adottate nei casi in cui:
- la cessione sia stata accettata per errore dal cessionario, che, invece, intendeva rifiutarla;
- il cedente e il cessionario, dopo l’accettazione della cessione da parte di quest’ultimo, intendano annullare la comunicazione della cessione del credito effettuata sulla “Piattaforma cessione crediti” (Piattaforma).
Tenendo conto del fatto che l’Agenzia delle entrate è estranea al rapporto di natura privatistica tra cedente e cessionario e può intervenire solo su richiesta dei soggetti interessati, questi dovranno richiedere all’Agenzia delle entrate il “rifiuto” della cessione del credito già accettata, utilizzando il modello allegato alla circolare, da compilare, sottoscrivere digitalmente o con forma autografa ed inviare a questo indirizzo PEC; in caso di firma autografa deve essere allegata copia del documento di identità dei sottoscrittori.
La richiesta può riferirsi solo a cessioni di crediti successive alla prima o successive allo sconto in fattura, già accettate dal cessionario.
Inoltre:
- qualora la cessione si riferisca a crediti tracciabili (crediti derivanti dalle prime cessioni e dagli sconti in fattura comunicati all’Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022, fatta eccezione per le comunicazioni inviate dal 9 al 13 maggio 2022 in relazione alle spese del 2020 e del 2021), il rifiuto potrà avvenire per ciascuna rata del credito, ove questa non sia stata ulteriormente ceduta (In questo caso il rifiuto dovrà essere richiesto dall’ultimo cessionario, d’intesa con il suo dante causa), oppure opzionata per l’utilizzo in compensazione tramite modello F24. L’opzione per l’utilizzo del credito tramite modello F24 può essere revocata attraverso l’apposita funzione della Piattaforma, accessibile dall’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate;
- in caso di crediti non tracciabili, il cessionario deve disporre di credito residuo sufficiente per la tipologia indicata e la relativa annualità, in quanto verrà ridotto il suo plafond per l’importo corrispondente.
Nei casi in cui l’operazione di rifiuto non possa essere eseguita, la richiesta sarà scartata.
Con il rifiuto, si rimuovono gli effetti dell’erronea accettazione del credito o della cessione che si è convenuto di rifiutare. In entrambi i casi, all’esito positivo dell’operazione, i crediti torneranno nella disponibilità del cedente, ai fini dell’eventuale ulteriore cessione o dell’utilizzo in compensazione tramite modello F24, se ancora nei termini di legge.
Una volta eseguita l’operazione tecnica di rifiuto della cessione, ne sarà data comunicazione agli interessati, che potranno comunque consultare lo stato aggiornato della cessione sulla Piattaforma.
Infine il Fisco segnala che eventuali istanze già trasmesse all’Agenzia delle entrate con differenti modalità dovranno essere nuovamente inviate secondo le indicazioni contenute nella circolare.
Documenti Allegati
CircolareIL NOTIZIOMETRO