Chiusura veranda e ampliamento volumetrico: come affrontare la pratica edilizia
Come affrontare dal punto di vista normativo un ampliamento volumetrico: pratica edilizia, esecuzione e chiusura dei lavori, normativa e giurisprudenza
Un errore di valutazione che ha generato contenziosi e ricorsi riguarda la chiusura di una veranda per la quale occorre considerare un aspetto determinante. La chiusura di una veranda, infatti, comporta un ampliamento volumetrico, il che la rende più complessa rispetto ad un intervento minore e sulla quale occorre considerare tanti aspetti.
Veranda: la tipologia di chiusura
Preliminarmente occorre aver chiaro che per intervenire chiudendo una veranda è possibile utilizzare:
- chiusure amovibili e temporanee: che non sono considerate volumetria, a patto che non alterino in modo permanente la destinazione d’uso dell’immobile e siano facilmente rimovibili;
- chiusure stabili e permanenti: che generano un nuovo volume abitabile.
Se l’intervento prevede una chiusura amovibile e temporanea (es. tende retrattili, vetrate scorrevoli senza guide fisse al suolo):
- non viene conteggiato come aumento volumetrico;
- può essere realizzato in edilizia libera, purché rispetti le normative di sicurezza e il regolamento comunale;
Se, invece, la veranda diventa parte integrante dell’edificio (chiusura con infissi fissi, murature, o altra struttura stabile) si configura come ampliamento volumetrico e richiede:
- il permesso di costruire, poiché viene modificata la destinazione d’uso (da spazio accessorio a volume abitabile);
- la verifica dell’indice di edificabilità residuo e rispetto di tutte le normative urbanistiche locali;
- in caso di vincoli paesaggistici, sarà necessaria anche l’autorizzazione paesaggistica.
Oltretutto, nel caso di intervento in condominio, è altresì necessario valutare eventuali preclusioni stabilite dal regolamento di condominio (soprattutto con specifico riferimento al “decoro architettonico”).
Da valutare anche il caso in cui l’immobile sia vincolato (dunque non è possibile piantare neanche un chiodo senza previa autorizzazione della Soprindentenza).
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