Chiusura veranda in Sicilia: normativa e caso pratico
La chiusura della veranda nella Regione Sicilia “potrebbe” essere gestita utilizzando l’art. 20 della L.R. n. 4/2003 o, addirittura, tramite le nuove disposizioni introdotte dal decreto Salva Casa
Soluzione erronea del professionista incaricato
Il professionista incaricato per l'accertamento della procedura edilizia finalizzata alla regolarizzazione della chiusura ritiene, erroneamente, che l'intervento abusivo possa essere sanato applicando l'art. 20 della L.R. 4/2003. Inoltre, sostiene che sia applicabile l'art. 15, comma 1, della L.R. 27/2024, che disciplina l'installazione delle VePA (vetrate panoramiche amovibili) nell'ambito dell'attività edilizia libera.
Secondo il tecnico, la regolarizzazione potrebbe avvenire mediante la presentazione di una CILA tardiva, accompagnata dal pagamento di una sanzione di 1.000 euro e dal versamento di 25 euro per ogni metro quadrato di superficie chiusa, come previsto dall'art. 20 della L.R. 4/2003. In base a questa interpretazione, l'opera sarebbe considerata conforme
Tale ipotesi è errata e non applicabile, risultando priva di qualsiasi efficacia “sanante”. Analizziamo nel dettaglio la normativa per comprenderne le ragioni.
INDICE
IL NOTIZIOMETRO