Chiusura veranda in Sicilia: normativa e caso pratico
La chiusura della veranda nella Regione Sicilia “potrebbe” essere gestita utilizzando l’art. 20 della L.R. n. 4/2003 o, addirittura, tramite le nuove disposizioni introdotte dal decreto Salva Casa
Analisi normativa ai sensi dell’art. 20 della L.R. 4/2003
L’art. 20 della L.R. 4/2003, al comma 3, consente in deroga la chiusura di verande e balconi, a condizione che tale chiusura sia di tipo precario e non determini:
- aumento della superficie utile;
- aumento della volumetria;
- modifica della sagoma della costruzione.
Secondo il comma 2, tali interventi possono essere legittimati attraverso la presentazione, presso lo Sportello Unico, di una Relazione di Asseverazione redatta da un tecnico abilitato prima dell’inizio dei lavori. Tale relazione deve attestare:
- le opere da realizzare;
- la conformità dell’intervento alle normative in materia di sicurezza, urbanistica e igiene.
Il comma 4 specifica che possono essere considerate precarie solo quelle strutture:
- facilmente rimovibili, realizzate su balconi, terrazze o spazi tra fabbricati;
- aperte almeno da un lato (ad esempio tettoie, pensiline, gazebo);
- chiuse mediante strutture precarie;
- ricadenti su aree private.
Inoltre, la norma stabilisce che la chiusura non deve comportare una modifica della destinazione d’uso originaria della superficie interessata.
Le opere realizzate nel caso in esame, ovvero la chiusura della veranda tramite infisso in alluminio e vetri, generando un ambiente completamente chiuso, non possono essere ricondotte al regime previsto dall’art. 20 della L.R. 4/2003 per i seguenti motivi:
- non si tratta di una struttura precaria: l’infisso è saldamente ancorato alla struttura dell’immobile, senza carattere di temporaneità;
- comporta un aumento della superficie utile: la chiusura genera un nuovo ambiente utilizzabile;
- determina un aumento della volumetria: viene creato un volume chiuso;
- modifica la sagoma della costruzione: la chiusura altera la conformazione esterna del fabbricato;
- manca un lato aperto: l’intervento non rispetta il requisito di apertura previsto per le strutture precarie;
- non ricade su un’area privata: la veranda insiste su una superficie prospiciente una pubblica via, posta sul prospetto principale dell’immobile.
Alla luce della normativa vigente, l’intervento descritto non è conforme ai requisiti dell’art. 20 della L.R. 4/2003 e, pertanto, non può essere considerato legittimabile attraverso le disposizioni previste per le opere precarie.
INDICE
IL NOTIZIOMETRO