Chiusura veranda in Sicilia: normativa e caso pratico

La chiusura della veranda nella Regione Sicilia “potrebbe” essere gestita utilizzando l’art. 20 della L.R. n. 4/2003 o, addirittura, tramite le nuove disposizioni introdotte dal decreto Salva Casa

Analisi normativa ai sensi dell’art. 3 “Attività edilizia libera” della L.R. n. 16/2016

L’art. 3 della L.R. n. 16/2016 è stato recentemente integrato con l’introduzione delle lettere af-bis) e af-ter) dalla L.R.27/2024 relative, rispettivamente, alle VePa e alle pergotende.

Tali modificazioni non riguardano il regime della CILA (utilizzabile, invece, nel caso si possa applicare l’art. 20 della L.R. n. 4/2003), ma l’attività edilizia non assoggettata a comunicazione alcuna allo sportello unico, salvo la presenza di vincoli, né tanto meno possano legarsi alla casistica oggetto di trattazione per riguardare, essa, la regolarizzazione di un intervento già realizzato.

Nel caso di specie, il professionista incaricato per la regolarizzazione dell’intervento, ha omesso di considerare le esplicite condizioni previste per le VePa e già ricordate nei precedenti paragrafi.

Nel caso di specie, la chiusura della veranda è stata realizzata con mediante un infisso in alluminio ad anta scorrevole che non può essere considerato una vetrata panoramica in quanto:

  • non è facilmente amovibilità e totalmente trasparente;
  • la struttura non ha alcuna funzione “temporanea” di protezione dagli agenti atmosferici;
  • la tipologia dell’infisso non ha alcuna funzione che possa contribuire al miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche, né tantomeno ridurre le dispersioni termiche;
  • non assolve a parziale impermeabilizzazione dalle acque meteoriche dei balconi aggettanti dal corpo dell'edificio, essendo collocata nella linea di delimitazione tra la veranda e il balcone, questo totalmente esposto;
  • configura uno spazio stabilmente chiuso, per aver variato volumi e superficie;
  • genera nuova volumetria, con modificazione della destinazione d'uso da superficie accessoria a superficie utile;
  • non possiede alcun requisito tale da sostenere la microareazione naturale, né per potersi fare riferimento alla salubrità dei vani abitativi;
  • non possiede caratteristiche tecnico costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l'impatto visivo;
  • modifica le preesistenti linee architettoniche dell’edificio.
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