Chiusura veranda in Sicilia: normativa e caso pratico

La chiusura della veranda nella Regione Sicilia “potrebbe” essere gestita utilizzando l’art. 20 della L.R. n. 4/2003 o, addirittura, tramite le nuove disposizioni introdotte dal decreto Salva Casa

La procedura corretta per la regolarizzazione delle opere

L’opera realizzata non rispetta le condizioni normative previste, né in riferimento alle disposizioni introdotte dal decreto Salva Casa né rispetto alle prescrizioni dell’art. 20 della L.R. n. 4/2003. Quest’ultimo, oltre a configurarsi come norma a carattere speciale, vieta espressamente la realizzazione dei manufatti da essa disciplinati sul prospetto principale dell’edificio.

In aggiunta, la L.R. n. 27/2024 stabilisce il divieto di realizzare logge rientranti all'interno dell’edificio o porticati collocati nei fronti esterni prospicienti aree pubbliche, come nel caso in esame, ove tali interventi comportino la chiusura stabile degli spazi con conseguente variazione di volumi e superfici che generano nuova volumetria.

Per regolarizzare l’intervento realizzato, è necessario presentare un progetto ai sensi dell’art. 36-bis del d.P.R. n. 380/2001, recepito nella Regione Siciliana dall’art. 16 della L.R. n. 27/2024.

Gli interventi di chiusura della veranda con la struttura precedentemente descritta, ricadenti sul prospetto principale dell’edificio, rientrano nella categoria delle difformità parziali, in quanto non determinano la creazione di un elemento completamente nuovo rispetto al titolo abilitativo edilizio originario. Tali opere, infatti, non possiedono una propria autonomia che possa farle considerare indipendenti o separate dall’edificio esistente.

È fondamentale valutare le irregolarità in relazione all’impatto sull’assetto urbanistico del territorio. Tale valutazione deve considerare l’autonomia dell’opera e/o eventuali modifiche sostanziali al manufatto edilizio preesistente.

A supporto di tale interpretazione, la Corte di Cassazione, Sez. III, con la Sentenza n. 55483/2018, ha chiarito che rientrano nella nozione di difformità parziali “gli aumenti di cubatura o di superficie di scarsa consistenza”.

Alla luce di quanto sopra, gli interventi descritti possono essere ricondotti nell’ambito delle difformità parziali e regolarizzati mediante la procedura prevista dall’art. 36-bis del d.P.R. 380/2001. Tuttavia, resta cruciale una valutazione tecnica approfondita per accertare le conseguenze sull’assetto urbanistico e garantire la conformità alle normative vigenti.

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