Clausole revisione prezzi: i limiti imposti dal Codice Appalti
La revisione dei prezzi è consentita alle sole condizioni indicate nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili e senza alterare la natura generale del contratto
La revisione dei prezzi negli appalti di servizi e forniture, in assenza di specifiche previsioni derogatorie al d.lgs. n. 50/2016, è consentita solo entro i limiti stabiliti dall’art. 106, comma 1, lett. a), del Codice dei Contratti Pubblici. Tale revisione può essere disposta esclusivamente nei casi previsti dalla norma, che devono essere considerati tassativi poiché derogano ai principi di evidenza pubblica.
Fuori da una disciplina contrattuale o normativa più stringente, la revisione dei prezzi non rappresenta un obbligo per l'amministrazione né un diritto automatico per il fornitore. Essa è subordinata al raggiungimento di un accordo tra le parti.
Revisione prezzi: il TAR sulle clausole contrattuali
A chiarire questi aspetti è il TAR Veneto con la sentenza del 20 dicembre 2024, n. 3020. La decisione ha respinto il ricorso di un Operatore Economico (OE) che richiedeva la revisione dei prezzi nell’ambito di un appalto per la gestione e manutenzione di un servizio della durata di 7 anni. Il contratto prevedeva una clausola di revisione prezzi a partire dal secondo anno, basata sulla variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per l’intera collettività (indice NIC), anche in relazione ai consumi di energia termica ed elettrica.
Il servizio è stato affidato nel 2021 e, alla fine dello stesso anno, l’OE ha richiesto l’introduzione di nuovi indici di revisione dei prezzi unitari, sostenendo che l’eccezionale aumento dei costi energetici non poteva essere previsto al momento della stipula del contratto. La richiesta è stata ribadita nel 2023, ma la Stazione Appaltante (SA) ha deciso di non accoglierla.
Da qui è nato il ricorso, motivato dal fatto che, in presenza di condizioni eccezionali e imprevedibili, sarebbe stato necessario riconoscere all’appaltatore un adeguamento revisionale più significativo.
Clausola di revisione prezzi: i limiti imposti dal Codice dei Contratti
L’OE ha anche sostenuto che l’art. 106, comma 1, lett. a) e comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 50/2016 fosse stato violato. Secondo il ricorrente, la clausola di revisione basata sull’indice ISTAT (NIC) non era sufficiente a compensare l’aumento dei prezzi verificatosi nel 2022 e nell’ultimo trimestre del 2021, a seguito della pandemia e del conflitto in Ucraina.
Il TAR Veneto non ha accolto questa tesi. La logica del d.lgs. n. 50/2016 è infatti quella di evitare che la clausola revisionale possa alterare in modo sostanziale il contratto, compromettendo la concorrenza nella gara d’appalto. La regola generale è il divieto di clausole revisionali, salvo i casi derogatori tassativamente previsti, nei quali una revisione è consentita solo a condizione che:
- non sia necessaria una nuova procedura di affidamento;
- non vengano apportate modifiche tali da alterare la natura generale del contratto o dell’accordo quadro.
Questa impostazione è volta a tutelare la concorrenza e prevenire potenziali effetti elusivi del meccanismo della gara pubblica. Essendo una norma derogatoria rispetto al principio della gara, essa non consente interpretazioni analogiche o estensive.
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