Clausole revisione prezzi: i limiti imposti dal Codice Appalti

La revisione dei prezzi è consentita alle sole condizioni indicate nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili e senza alterare la natura generale del contratto

di Redazione tecnica - 09/01/2025

Appalti di servizi: non applicabile la norma sulle varianti in corso d'opera

Nel caso in esame, la revisione prezzi è prevista ma partire dall’anno 2022, con la conseguenza che occorre fare riferimento alla lett. a) dell’art. 106, d.lgs. n. 50 del 2016.

Non risulta invece applicabile il disposto di cui alla lett. c) del comma 1 dell’art. 106 del d.lgs. n. 50/2016, che fa testuale ed espresso riferimento a quelle “modifiche dell’oggetto del contratto” che si correlano alle “varianti in corso d’opera”, che sono quelle modifiche che riguardano l’oggetto del contratto sul versante dei lavori da eseguire.

Non solo: specifica il TAR che l’art. 7, comma 2-ter, d.l. 30 aprile 2022, n. 36 “si interpreta nel senso che tra le circostanze indicate al primo periodo sono incluse anche quelle impreviste ed imprevedibili che alterano in maniera significativa il costo dei materiali necessari alla realizzazione dell’opera”, è inequivocabilmente riferito al solo settore dei lavori pubblici, facendo espresso riferimento ai “materiali” e all’“opera”.

Il riferimento all’“opera” e alla “variante in corso d’opera” – che l’impresa aggiudicataria può proporre per far fronte all’aumento dei costi dei materiali – confermano che la lett. c) del comma 1 dell’art. 106, d.lgs. n. 50 del 2016 si riferisce ai soli appalti di lavori, confermato da ANAC nel parere in funzione consultiva n. 14/2024.

Nemmeno possono essere applicate al caso di specie le norme in materia di revisione dei prezzi previste dalla legislazione speciale successiva al Codice dei contratti pubblici del 2016 (e, segnatamente, l'art. 29 del D.L. n. 4/2022 e l'art. 26 del D.L. n. 50/2022). Considerata la natura eccezionale di tali previsioni, non ne è possibile un'interpretazione analogica o estensiva oltre i casi ivi previsti.

 

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