Clausole revisione prezzi: i limiti imposti dal Codice Appalti

La revisione dei prezzi è consentita alle sole condizioni indicate nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili e senza alterare la natura generale del contratto

di Redazione tecnica - 09/01/2025

Revisione prezzi: no a deroghe se esistono clausole chiare e precise

In definitiva, la fattispecie rientra nell’ambito di applicazione di cui all’art. 106, comma 1, lett. a), ai sensi del quale la revisione dei prezzi è consentita alle sole condizioni ivi indicate vale a dire se prevista “nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili” e sempre che non alteri la natura generale del contratto.

Al di fuori di tali ipotesi, il contraente privato non può pretendere una revisione dei prezzi pattuiti neanche in presenza di eventi eccezionali e imprevedibili.

Ne consegue, in mancanza di apposita previsione contrattuale, l'infondatezza della pretesa della società ricorrente per la quale l'amministrazione avrebbe dovuto avviare un'attività istruttoria volta all'accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del compenso revisionale. Risulta quindi legittima la decisione della SA di riconoscere la revisione dei prezzi esclusivamente nei limiti di quanto contrattualmente previsto.

Inoltre non si può pretendere che l’Amministrazione dovesse rinegoziare il contratto in base al disposto dell’art. 9 del d.lgs. n. 36 del 2023 e in base alle disposizioni del codice civile in tema di revisione prezzi nel contratto di appalto (art. 1664 c.c.) e in tema di buona fede contrattuale:

  • la disposizione sopravvenuta di cui all’art. 9 del d.lgs. n. 36 del 2023 non ha portata retroattiva poiché non è norma interpretativa né applicativa di un principio generale già presente nell'ordinamento, ma introduce ex novo il rimedio generale di manutenzione del contratto;
  • quanto alle disposizioni del codice civile in tema di revisione prezzi nel contratto di appalto, il rinvio non è praticabile per la disciplina della revisione dei prezzi, dato che questa è espressamente contemplata nell'art. 106, comma 1, lett. a). Essendo quest’ultima norma speciale per gli appalti di lavori, servizi e forniture della pubblica amministrazione, prevale sulla normativa del codice civile in tema di revisione dei prezzi per il contratto tipico di appalto (art. 1664, comma 1, c.c.).

 

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