Clausole sociali e strumenti premiali: si applicano anche ai servizi intellettuali?
Il Supporto Giuridico del MIT chiarisce l’ambito di applicazione del nuovo comma 2-bis inserito all’interno dell’art. 57 del Codice Appalti dal D.Lgs. n. 209/2024
L’art. 57 del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti), notevolmente modificato con il D.Lgs. n. 209/2024 (Correttivo), ha introdotto l’obbligo di inserimento di clausole sociali negli appalti pubblici, ma il suo ambito applicativo è davvero così chiaro? Qual è il limite tra clausole obbligatorie e strumenti premiali? E, soprattutto, questi ultimi valgono anche per i servizi di natura intellettuale?
Clausole sociali e strumenti premiali: interviene il MIT
Sono queste le domande alla base del parere n. 3337 del 3 aprile 2025 reso dal Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) che è tornato sul tema dell’applicazione delle clausole sociali e dei meccanismi premiali richiamati dall’Allegato II.3 del D.Lgs. n. 36/2023, fornendo un’interpretazione utile per chiarire i confini operativi della norma.
Il nodo interpretativo riguarda l’art. 57, comma 2-bis, del Codice dei contratti che, ricordiamo, è stato aggiunto dall'art. 21, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 209/2024 e che si limita a disporre che “L'allegato II.3 prevede meccanismi e strumenti premiali per realizzare le pari opportunità generazionali e di genere e per promuovere l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità o persone svantaggiate”, senza però indicare espressamente il loro ambito applicativo.
Da qui il dubbio: questi strumenti premiali devono intendersi applicabili a tutte le procedure di affidamento, oppure – analogamente a quanto previsto per le clausole sociali al comma 1 – solo per i lavori, i servizi non intellettuali e le concessioni?
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