Clausole sociali e strumenti premiali: si applicano anche ai servizi intellettuali?
Il Supporto Giuridico del MIT chiarisce l’ambito di applicazione del nuovo comma 2-bis inserito all’interno dell’art. 57 del Codice Appalti dal D.Lgs. n. 209/2024
L’interpretazione del MIT
Nel nuovo parere, il MIT ricorda che i meccanismi premiali richiamati dal comma 2-bis fanno un rinvio all’Allegato II.3. Ciò significa che:
- l’Allegato II.3 – in quanto attuativo dell’art. 57 – trova applicazione solo per gli appalti di lavori e di servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale;
- l’estensione agli appalti di forniture e ai servizi di natura intellettuale non è prevista né dal Codice né dallo stesso Allegato II.3, il cui contenuto si limita a sviluppare quanto stabilito dalla norma primaria.
Un chiarimento che appare coerente con la struttura dell’art. 57 del D.Lgs. n. 36/2023 per il quale:
- comma 1: prevede l’obbligo di inserimento delle clausole sociali negli affidamenti dei contratti di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale e per i contratti di concessione;
- comma 2: prevede l’obbligo di inserimento nei documenti di gara almeno le clausole e specifiche tecniche previste dai Criteri Ambientali Minimi (CAM), valorizzandone l’uso nelle offerte economicamente più vantaggiose;
- comma 2-bis: rinvia all’Allegato II.3 per l’individuazione di strumenti premiali legati a pari opportunità e inclusione lavorativa, senza modificarne l’ambito applicativo.
Ne consegue che l’estensione alle forniture o ai servizi intellettuali non può ritenersi automatica, ma richiederebbe un’espressa previsione normativa.
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