Clausole territoriali negli appalti: ANAC chiarisce quando sono legittime
La nuova delibera dell'Autorità sui criteri premiali basati sulla prossimità territoriale e la loro compatibilità con i principi di concorrenza
È possibile valorizzare il radicamento territoriale degli operatori economici senza violare il principio di concorrenza? Quando una clausola territoriale può rappresentare un criterio premiale e quando diventa un requisito di partecipazione illegittimo?
Si tratta di un tema particolarmente rilevante per le stazioni appaltanti che vogliono garantire efficienza locale ma devono operare entro i limiti normativi.
Clausole territoriali: criterio premiale o requisito di partecipazione?
A chiarire ogni dubbio ci ha pensato ANAC con la delibera del 2 aprile 2025, n. 130 spiegando in quali casi l’utilizzo di questa tipologia di clausola è ammissibile oppure no, soprattutto in un contesto particolarmente rilevante per le stazioni appaltanti che intendano valorizzare la prossimità territoriale come fattore di efficienza organizzativa, senza però incorrere in violazioni dei principi di concorrenza.
Il caso: punteggio tecnico per imprese radicate sul territorio
L’occasione è stato il parere di precontenzioso richiesto da un OE, che ha presentato un’istanza all’ANAC in merito a una gara indetta da una stazione appaltante per l’affidamento di un servizio. La lex specialis prevedeva due criteri premiali (5 punti ciascuno, su un totale di 85 per l’offerta tecnica) relativi a:
- conoscenza del territorio;
- prossimità della sede operativa al luogo di esecuzione del contratto.
Entrambe le condizioni erano subordinate alla presenza, alla data di pubblicazione del bando, di una sede operativa attiva registrata al REA, localizzata nell’ambito territoriale di riferimento. Secondo l’operatore istante, tali clausole costituivano un ostacolo alla partecipazione e violavano il principio di apertura alla concorrenza.
Il parere dell'ANAC
Nel valutare la questione, ANAC ha ritenuto legittima la scelta della stazione appaltante, in quanto:
- le clausole territoriali non sono state utilizzate come requisito di partecipazione, bensì come criteri premiali;
- il punteggio attribuito (5+5 su 85) è risultato proporzionato e non tale da compromettere l’equilibrio competitivo della gara;
- la valorizzazione della prossimità è coerente con il principio del risultato (art. 1 del d.Lgs. n. 36/2023), a condizione che sia finalizzata a migliorare l’efficienza dell’esecuzione contrattuale.
L’Autorità ha ribadito che la discrezionalità tecnica della stazione appaltante nella scelta dei criteri può essere sindacata solo in presenza di evidenti irrazionalità o sproporzioni, che in questo caso non sussistevano. L’impresa istante, peraltro, non ha prodotto elementi concreti che dimostrassero il carattere escludente delle clausole.
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