Clausole territoriali negli appalti: ANAC chiarisce quando sono legittime

La nuova delibera dell'Autorità sui criteri premiali basati sulla prossimità territoriale e la loro compatibilità con i principi di concorrenza

di Redazione tecnica - 11/04/2025

Criteri premiali: il Codice dei Contratti sul principio di prossimità

L’art. 108, comma 7 del D.Lgs. n. 36/2023 consente l’inserimento di criteri premiali che favoriscano, nei limiti del principio di concorrenza:

  • la partecipazione delle PMI;
  • l’affidamento a operatori con sede operativa nel territorio, se la prossimità è funzionale alla qualità dell’esecuzione.

La norma, introdotta dal nuovo Codice dei Contratti, consente dunque di valorizzare elementi territoriali solo all’interno dell’offerta tecnica, escludendone l’uso come condizione di accesso.

La giurisprudenza consolidata e i precedenti pareri dell’ANAC confermano che ogni clausola potenzialmente restrittiva deve essere proporzionata, motivata e coerente con le finalità del contratto pubblico.

Secondo quanto previsto dalla norma, “Ai fini della tutela della libera concorrenza e della promozione del pluralismo degli operatori, le procedure relative agli affidamenti possono prevedere […] criteri premiali atti a favorire la partecipazione delle PMI nella valutazione dell’offerta e a promuovere, per le prestazioni dipendenti dal principio di prossimità, l’affidamento ad operatori con sede operativa nell’ambito territoriale di riferimento”.

In linea con queste disposizioni, l’ANAC ha chiarito che le clausole territoriali sono ammesse solo se non vincolano l’accesso alla gara, ma premiano chi dimostra un radicamento locale coerente con l’efficienza del servizio richiesto.

In particolare, “il principio concorrenziale sembra prevalere rispetto al principio di prossimità ambientale (di cui le clausole territoriali sono un portato). Sicché, ove nell’ambito dell’evidenza pubblica sia necessario integrare i due principi, la clausola territoriale appare declinabile quale criterio premiale da valorizzare nell’ambito dell’offerta tecnica e non quale requisito di partecipazione”.

La posizione dell’ANAC: legittimità condizionata alla coerenza e proporzionalità

Nel merito, l’Autorità ha ritenuto che:

  • i criteri contestati non rappresentano un requisito di partecipazione, ma un elemento valutativo dell’offerta tecnica, pienamente conforme alla disciplina vigente;
  • la quantità di punteggio assegnata (5+5 punti) è proporzionata e non tale da condizionare irragionevolmente l’esito della gara;
  • il principio di prossimità può essere legittimamente valorizzato come strumento per ottimizzare la gestione dei servizi, in base al principio del risultato di cui all’art. 1 del nuovo Codice.

“La scelta dei criteri di valutazione dell’offerta è espressione della discrezionalità tecnica della stazione appaltante - afferma l’ANAC - e può essere sindacata solo in caso di palese illogicità, incongruità o irrazionalità, che nel caso in esame non sussistono”.

Inoltre, l’impresa ricorrente non ha fornito prove concrete dell’illegittimità delle clausole, limitandosi a mere allegazioni.

 

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