Clausole territoriali negli appalti: ANAC chiarisce quando sono legittime
La nuova delibera dell'Autorità sui criteri premiali basati sulla prossimità territoriale e la loro compatibilità con i principi di concorrenza
In sintesi: prossimità territoriale: premialità sì, esclusività no
Con la delibera si ribadisce quindi un principio chiave per le stazioni appaltanti: la prossimità territoriale può essere premiata, ma non può mai trasformarsi in una barriera d’accesso.
Sul punto, ANAC conclude che:
- le clausole territoriali non possono costituire un requisito di partecipazione alla gara;
- possono essere utilizzate come criteri premiali, purché coerenti con l’oggetto del servizio;
- il punteggio attribuito deve essere proporzionato e non determinare un vantaggio competitivo ingiustificato;
- è necessario motivare nella documentazione di gara l’effettiva incidenza della prossimità sull’efficienza del servizio.
Le stazioni appaltanti possono legittimamente valorizzare il radicamento territoriale degli operatori economici, a condizione che ciò non si traduca in una restrizione ingiustificata dell’accesso al mercato. È essenziale che i RUP e i tecnici istruttori motivino con chiarezza la scelta dei criteri premiali e che documentino come la prossimità incida sul raggiungimento del risultato contrattuale, in ottemperanza all’art. 1 del Codice. Trasparenza, proporzionalità e coerenza rimangono i punti di riferimento per un affidamento legittimo e funzionale.
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