Codice Appalti 2025, il nuovo accordo di collaborazione
Il correttivo al Codice dei contratti ha introdotto un nuovo istituto denominato “accordo di collaborazione”. Vediamo di cosa si tratta
Sono tante e rilevanti le novità introdotte dal D.Lgs. n. 209/2024 al D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti). Tra queste spicca l’inserimento di un nuovo strumento finalizzato alla migliore gestione del contratto, denominato “accordo di collaborazione”, che mira a rafforzare il principio del risultato, migliorare la cooperazione tra le parti e prevenire le controversie in fase di esecuzione contrattuale.
Accordo di collaborazione: contesto normativo e finalità
Il nuovo strumento è disciplinato dall’art. 82-bis e dall’Allegato II.6-bis, entrambi inseriti nel Codice dei contratti dall’ultimo correttivo che, senza alcun transitorio, è immediatamente in vigore già dal 31 dicembre 2024.
L’art. 82-bis (Accordo di collaborazione) è stato inserito dall'art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 209/2024. Mentre l’Allegato II.6-bis è stato aggiunto dal successivo art. 89, comma 1.
In questo approfondimento proveremo ad entrare nel dettaglio di questo nuovo strumento che sostanzialmente ha introdotto la possibilità (e non un obbligo), per le stazioni appaltanti, di includere nei documenti di gara uno schema di accordo di collaborazione plurilaterale per disciplinare forme, modalità e obiettivi della collaborazione tra le parti coinvolte nell'esecuzione di contratti di lavori, servizi o forniture.
Come anticipato, l’obiettivo del contratto di collaborazione è:
- perseguire il principio del risultato, come definito dall'articolo 1 del Codice;
- prevenire e ridurre i rischi;
- risolvere le controversie in maniera collaborativa.
L’accordo non sostituisce il contratto principale né gli altri contratti collegati, ma si affianca ad essi come strumento integrativo e complementare.
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