Codice Appalti: l’ingiustificata paura dell’equo compenso

Si torna a parlare di equo compenso dei professionisti alla luce della recente Cabina di Regia al MIT che lo ha inserito tra i punti in discussione

di Gianluca Oreto - 05/07/2024

Se pensi che un professionista ti costi troppo, non sai quanto ti costerà un dilettante”. È un famoso mantra che circola periodicamente sui social, dal quale si vorrebbe far comprendere il valore della “professionalità” inteso come capacità di risolvere problemi complessi mediante soluzioni semplici.

Soluzioni apparentemente semplici solo dopo la loro realizzazione ma che al momento del problema necessitano di conoscenza, competenza ed esperienza ovvero valori spesso sottovalutati in una società sempre più “usa e getta” e votata alla risposta facile dal web.

Equo compenso in discussione

Perché questa premessa? il motivo è semplice. Dopo un anno di confronti, discussioni, proposte, ricorsi e sentenze che finalmente ne avevano chiarito i contorni, la Cabina di Regia (come richiesto da ANAC) molto probabilmente interverrà per un migliore coordinamento normativo tra il D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti) e la Legge n. 49/2023 (Equo compenso per i professionisti).

È, infatti, questo uno dei punti inserito dal MIT all’interno del questionario finalizzato a segnalare eventuali disfunzioni che sarà propedeutico alla prossima “consultazione digitale” che dovrà definire il primo vero correttivo al Codice dei contratti dopo le puntuali modifiche arrivate in questo anno:

  • dall’art. 2, comma 1 del Decreto Legge 29 maggio 2023, n. 57, abrogato e confermato identico dalla Legge n. 87/2023 (art. 6, comma 2-bis), che ha modificato l'art. 108, comma 7, del Codice;
  • dall’art. 15-quater, comma 1, lettere a) e b) del Decreto Legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito con modificazioni dalla Legge 27 novembre 2023, n. 170, che ha modificato gli articoli 16, comma 1 e 73, comma 4, del Codice;
  • l’art. 40, comma 1 del Decreto Legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla Legge 29 aprile 2024, n. 56, che ha modificato l'art. 6, comma 2, dell’Allegato II.14 al Codice.
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