Codice Appalti: l’ingiustificata paura dell’equo compenso
Si torna a parlare di equo compenso dei professionisti alla luce della recente Cabina di Regia al MIT che lo ha inserito tra i punti in discussione
Equo compenso e Codice dei contratti: come si coordinano?
Il “problema” sull’equo compenso (se tale si può ancora definire) riguarda il fatto che da una parte il Codice dei contratti prevede criteri di aggiudicazione dei servizi di architettura e di ingegneria basati sul ribasso e dall’altro la Legge n. 49/2023 vieta il ribasso oltre i limiti stabiliti dal DM 17/06/2016 (Decreto Parametri) che sono gli stessi utilizzati per calcolare l’importo da porre a base di gara dalle stazioni appaltanti.
Entrando nel dettaglio, per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale, il Codice dei contratti prevede:
- all'art. 108, comma 1, che "le stazioni appaltanti procedono all’aggiudicazione degli appalti di lavori, servizi e forniture e all’affidamento dei concorsi di progettazione e dei concorsi di idee sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o sulla base dell’elemento prezzo o del costo, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita";
- all'art. 108, comma 2, lettera b), che siano aggiudicati sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo "i contratti relativi all’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 140.000 euro";
- all'art. 110, che la stazione appaltante deve effettuare la valutazione della congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità della migliore offerta, non ammettendo giustificazioni in merito "a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge".
Dall’altra parte, la Legge n. 49/2023 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale 35 giorni dopo il Codice dei contratti) dispone:
- all'art. 3, comma 1, la nullità delle clausole che non prevedono un compenso equo e proporzionato all’opera prestata;
- all'art. 5, comma 4, che Consigli nazionali degli ordini o collegi professionali possono adire l’autorità giudiziaria competente qualora ravvisino violazioni delle disposizioni vigenti in materia di equo compenso;
- all'art. 5, comma 5, l’aggiornamento dei codici deontologici dei professionisti con l’inserimento di sanzioni in caso di violazione dell’equo compenso;
- all'art. 12, comma 1, l’abrogazione della lettera a), comma 1, art. 2 del Decreto-Legge 4 luglio 2006, n. 223 che a sua volta aveva abrogato le disposizioni legislative e regolamentari relative all'obbligatorietà di tariffe fisse o minime.
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