Codice Appalti: l’ingiustificata paura dell’equo compenso
Si torna a parlare di equo compenso dei professionisti alla luce della recente Cabina di Regia al MIT che lo ha inserito tra i punti in discussione
La soluzione dei TAR
Dopo un pessima altalena da parte dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (a cui non compete alcuna decisione o valutazione personale sull’applicazione dell’equo compenso), il coordinamento tra le due norme è stato efficacemente affrontato e risolto da due sentenze del TAR Veneto (sentenza 3 aprile 2024, n. 632) e del TAR Lazio (sentenza 30 aprile 2024, n. 8580).
Due pronunce le cui osservazioni possono essere così sintetizzate:
- non esiste alcuna incompatibilità tra la norma sull’equo compenso e quelle Europee (in virtù del fatto che si tratta di professioni regolamentate e di compensi stabiliti da un Decreto del Ministero della Giustizia);
- non esiste alcuna incompatibilità tra il Codice dei contratti e la Legge sull’equo compenso (la prima lo prevede espressamente all’art. 8, la seconda disciplina l’applicazione dell’equo compenso alle prestazioni rese in favore della P.A., senza esclusioni);
- il ribasso nelle gare per l’affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria va limitato alla voce “spese e oneri accessori” di cui all’art. 5 del DM 17/06/2016.
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