Codice dei contratti: focus sulle cause di esclusione
Una nuova monografia approfondisce gli articoli relativi a cause di esclusione automatiche e non automatiche, procedure di self cleaning e sull'utilizzo del soccorso istruttorio
Classificazione delle cause di esclusione
Le cause di esclusione si dividono in automatiche e non automatiche:
- Cause automatiche: Sono rigidamente definite dall’art. 94 e non lasciano margine di discrezionalità alla stazione appaltante. Le prime si caratterizzano per l’assenza di un margine di apprezzamento lasciato dal legislatore alla stazione appaltante: esse si basano sull’accertamento della sussistenza dei presupposti indicati dalla norma. Tra queste rientrano reati specifici o gravi violazioni fiscali e contributive.
- Cause non automatiche: Discendono da un margine di discrezionalità tecnica e includono, tra l’altro, conflitti di interesse e gravi illeciti professionali. Queste richiedono una valutazione caso per caso.
Illeciti professionali e criteri di gravità
Il nuovo Codice disciplina i gravi illeciti professionali all’art. 98, definendo un elenco delle fattispecie rilevanti. Tenendo conto che “L’illecito professionale grave rileva solo se compiuto dall’operatore economico offerente, salvo quanto previsto dal comma 3, lett. g) e h)” ai gravi illeciti professionali, non si applica il principio del contagio (secondo cui la titolarità di determinate cariche in capo a una persona fisica non dotata in sé della necessaria affidabilità/integrità trasmette tale caratteristica all’operatore economico “per contagio”, ossia de facto e dunque prescindendo dalla tematica dell’imputazione degli atti). Il cosiddetto contagio trova invece applicazione nell’ambito delle altre cause di esclusione, le quali quindi possono dipendere da fatti ascritti a soggetti che assumono, nell’impresa, cariche qualificanti quali quella di socio amministratore, legale rappresentante, direttore tecnico o socio unico in quanto il rilievo del ruolo ricoperto giustifica l’estensione dell’inaffidabilità all’impresa. False dichiarazioni o informazioni fuorvianti fornite durante la gara.
Inoltre l’art. 98, prevede un elenco tassativo di gravi illeciti professionali e, al comma 6, definisce le fonti di prova giustificanti l’esclusione dell’operatore economico responsabile del grave illecito, tra cui:
- l’avvenuta irrogazione di sanzione esecutiva da parte dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato o di altra autorità di settore, rilevante in relazione all’oggetto dell’appalto;
- sanzioni irrogate da autorità diverse dall’Antitrust;
- informazioni false e fuorvianti;
- carenze significative nell’esecuzione di precedenti contratti.
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