Codice dei contratti: i tempi di approvazione del correttivo

La Legge delega n. 78/2022 ha stabilito delle precise procedure e tempistiche per l’approvazione del correttivo che rischiano di far superare l’1 gennaio 2025

di Redazione tecnica - 25/11/2024

La problematica per il BIM

Tra le correzioni previste dal Governo spicca quella all’art. 43 del Codice dei contratti relativo ai “Metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni”, ovvero dell’introduzione del Building Information Modeling anche conosciuto come BIM.

L’attuale versione dell’art. 43, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023, dispone:

A decorrere dal 1° gennaio 2025, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni per la progettazione e la realizzazione di opere di nuova costruzione e per gli interventi su costruzioni esistenti per importo a base di gara superiore a 1 milione di euro. La disposizione di cui al primo periodo non si applica agli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, a meno che essi non riguardino opere precedentemente eseguite con l’uso dei suddetti metodi e strumenti di gestione informativa digitale.

L’art. 10 dello schema di correttivo ha l’intenzione di sostituire integralmente il primo periodo del citato comma, con il seguente:

A decorrere dal 1° gennaio 2025, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni per la progettazione e la realizzazione di opere di nuova costruzione e per gli interventi su costruzioni esistenti con stima parametrica del valore del progetto di importo superiore a 2 milioni di euro ovvero alla soglia dell’articolo 14, comma 1, lettera a), in caso di interventi su edifici di cui all’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

In questo modo cambierebbero le condizioni che rendono obbligatorio l’utilizzo del BIM. Peccato, però, che l’1 gennaio 2025 è dietro l’angolo e, al momento, la correzione risulta essere incompatibile con i tempi di approvazione del nuovo decreto legislativo.

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