Codice dei contratti: i tempi di approvazione del correttivo

La Legge delega n. 78/2022 ha stabilito delle precise procedure e tempistiche per l’approvazione del correttivo che rischiano di far superare l’1 gennaio 2025

di Redazione tecnica - 25/11/2024

Correttivo: i tempi di approvazione

Come anticipato, così come previsto all’art. 1, comma 4, della Legge delega n. 78/2022, è stata data facoltà al Governo entro 2 anni di apportare correzioni al Codice utilizzando lo stesso strumento normativo (il Decreto Legislativo), le medesime procedure e nel rispetto dei principi e criteri ispiratori.

Relativamente alle tempistiche, occorre tenere a mente che sull’approvazione del nuovo Decreto Legislativo sono necessari:

  • il parere della Conferenza unificata;
  • il parere del Consiglio di Stato;

che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere.

Lo schema di decreto legislativo a questo punto può essere “successivamente” trasmesso alle Camere per l’espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato.

Ove il parere delle Commissioni parlamentari indichi specificamente talune disposizioni come non conformi ai princìpi e criteri direttivi di cui alla legge delega, il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione.

Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro dieci giorni dall’assegnazione; decorso tale termine il decreto legislativo può essere comunque emanato.

Una prima incongruenza è rappresentata dal fatto che, così come accaduto per l’approvazione del D.Lgs. n. 36/2023, il Governo ha trasmesso al Parlamento il testo dello schema di D.Lgs. senza il parere della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato (per il D.Lgs. n. 36/2023 quest’ultimo non era necessario perché lo schema di D.Lgs. è stato preparato dal Consiglio di Stato stesso).

Calendario alla mano, il Parlamento può esprimere il suo parere entro 30 giorni dal 7 novembre 2024, ovvero il successivo 7 dicembre. Nel caso in cui il parere non arrivi, il correttivo può essere emanato ma se il Parlamento (com’è probabile) dovesse fare delle osservazioni, il Governo è tenuto a rispondere adeguandosi o fornendo delle risposte.

Dalla risposta del Governo il Parlamento può esprimersi sulle osservazioni del Governo entro altri 10 giorni, decorsi i quali il Governo può comunque procedere.

Se tutto dovesse procedere senza intoppi, la dead line per l’approvazione del correttivo potrà essere il 17 dicembre 2024 (molto improbabile). Ma se Parlamento e Governo dovesse prendersi il loro tempo, il rischio è che il correttivo possa arrivare in Gazzetta Ufficiale oltre l’1 gennaio 2025 ovvero quando l’obbligo di BIM sarà ufficialmente in vigore.

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