Come sanare gli abusi edilizi nel 2024-2025
Guida alla regolarizzazione delle difformità edilizie ai sensi della nuova versione del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia)
di
Gianluca Oreto -
03/10/2024
Casi particolari di interventi eseguiti in parziale difformità dal titolo
L’art. 34-ter del TUE disciplina due casi distinti:
- le varianti in corso d’opera non riconducibili a tolleranza, realizzate prima dell’entrata in vigore della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (30 gennaio 1977);
- le difformità “accertate” e non sanzionate all'esito di sopralluogo o ispezione dai funzionari incaricati di effettuare verifiche di conformità edilizia.
Nel primo caso, la regolarizzazione può essere eseguita:
- dimostrando la data di realizzazione, utilizzando la stessa documentazione prevista per l’attestazione dello stato legittimo (art. 9-bis, comma 1-bis, TUE) oppure una attestazione di un tecnico abilitato (al momento molto dubbia);
- presentando una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) che è probabile sarà definita con un modello unificato da approvare in sede di conferenza unificata Stato-Regioni (ma è già possibile “attrezzarsi” utilizzando il modello di SCIA in sanatoria opportunamente modificato);
- pagando la sanzione prevista all’art. 36-bis, comma 5, del TUE.
Nel secondo caso, per la regolarizzazione:
- non deve essere stato emesso un ordine di demolizione o riduzione in pristino;
- deve essere stata rilasciata la certificazione di abitabilità o di agibilità non annullabile ai sensi della disciplina dell’annullamento d'ufficio (art. 21-nonies della Legge n. 241/1990).
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