Come sanare gli abusi edilizi nel 2024-2025

Guida alla regolarizzazione delle difformità edilizie ai sensi della nuova versione del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia)

di Gianluca Oreto - 03/10/2024

Sanatoria semplificata

Il nuovo art. 36-bis del TUE consente l’attivazione di una nuova procedura di sanatoria “semplificata”, attivabile in caso di interventi realizzati:

  • in parziale difformità dal permesso di costruire o dalla segnalazione certificata di inizio attività;
  • in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all'articolo 37
  • con variazioni essenziali (art. 32, TUE).

Come per la sanatoria ordinaria, anche per la semplificata è necessario il rispetto di due condizioni:

  • verificare la doppia conformità “asimmetrica”, l'intervento deve risultare conforme alla disciplina urbanistica vigente al momento della presentazione della domanda, nonché ai requisiti prescritti dalla disciplina edilizia vigente al momento della sua realizzazione;
  • pagare una sanzione disciplinata al comma 5 dell’art. 36-bis stesso.

Nel caso di sanatoria semplificata esistono delle profonde differenze rispetto a quella ordinaria che possono essere così riassunte:

  1. il rilascio del permesso di costruire in sanatoria è subordinato alla doppia conformità asimmetrica e può essere condizionato all’esecuzione di interventi edilizi, anche strutturali, necessari per assicurare l'osservanza della normativa tecnica di settore relativa ai requisiti di sicurezza e alla rimozione delle opere che non possono essere sanate;
  2. se entro 45 giorni la P.A. non si pronuncia sull’istanza, la stessa risulta accolta (silenzio-assenso).

Come per i casi particolari di cui all’art. 34-ter, anche per la sanatoria semplificata esiste una criticità che il legislatore dovrebbe affrontare (e risolvere). Per la conformità edilizia, è necessaria una dichiarazione resa con riferimento alle norme tecniche vigenti al momento della realizzazione dell'intervento. L'epoca di realizzazione dell'intervento è provata mediante la documentazione di cui all'articolo 9-bis, comma 1-bis, quarto e quinto periodo, del TUE. Anche in questo caso, però, nei casi in cui sia impossibile accertare l'epoca di realizzazione dell'intervento mediante la documentazione indicata precedentemente, “il tecnico incaricato attesta la data di realizzazione con propria dichiarazione e sotto la propria responsabilità. In caso di dichiarazione falsa o mendace si applicano le sanzioni penali, comprese quelle previste dal capo VI del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445”.

Anche in questo caso mi chiedo come sia possibile attestare la data di realizzazione di un intervento (sia chiaro “la data” non l’epoca/anno) se con la documentazione di cui all’art. 9-bis, comma 1-bis, non è stato possibile neanche attestare neanche l’epoca.

L’art. 36-bis, infine, disciplina le procedure da seguire nel caso:

  • di immobili ubicati nelle zone sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità all'uopo, per i quali si applicano le stesse indicazioni previste per le tolleranze (art. 34-bis, comma 3-bis, del TUE);
  • di interventi eseguiti in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica.
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