Compensazione crediti fiscali: la Circolare del Fisco
Arrivano le prime indicazioni operative sull'obbligo di compensazione online dei crediti e sul divieto di compensazione per carichi oltre i 100mila euro
Compensazione dei crediti: la disciplina di riferimento
Ricordiamo che in linea generale, ai sensi dell’art. 17 del del D.Lgs. 241/1997 è possibile utilizzare in compensazione, tramite F24, i crediti di imposta, compresi quelli derivanti dai bonus edilizi, per il pagamento di:
- imposte sui redditi, relative addizionali e ritenute alla fonte;
- IVA;
- imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell’IVA (ad esempio cedolare sugli affitti e imposta sul regime forfettario)
- IRAP;
- IMU;
- contributi previdenziali,
- contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa;
- premi relativi all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
- interessi previsti in caso di pagamento rateale;
- tasse sulle concessioni governative;
- tasse scolastiche.
Compensazione orizzontale e compensazione crediti edilizi
La legge n. 38/2023, di conversione del D.L. n. 11/2023 (Decreto Cessioni) ha permesso l’accesso alla c.d. “compensazione orizzontale”, consistente nella compensazione tra crediti e debiti di enti impositori diversi.
Inoltre ai sensi dell’articolo 121, comma 3, del D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio) è possibile utilizzate la compensazione sulla base delle rate residue di detrazione non fruite. Si tratta di una disposizione che si applica ai crediti derivanti dall’esercizio delle opzioni alternative alle detrazioni dirette per i bonus edilizi ex art. 121, comma 2, D.L. n. 34/2020:
- recupero del patrimonio edilizio (Bonus Casa);
- riqualificazione energetica (Ecobonus e Superbonus);
- riduzione del rischio sismico (Sismabonus e Superbonus);
- bonus facciate;
- installazione di impianti fotovoltaici;
- installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici;
- eliminazione barriere architettoniche (Bonus Barriere).
Nel caso di carichi superiori a 100mila euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti, nè siano in corso provvedimenti di sospensione, scatta appunto il divieto di compensazione dei crediti agevolativi.
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